buono d’imposta: v. agevolazioie fiscali.
buono di opzione: è il documento che attribuisce ai soci di una s.p.a. o in accomandita per azioni il diritto di partecipare all’assemblea sociale che delibera un aumento di capitale e di sottoscrivere un numero di nuove azioni proporzionale alle azioni possedute. Il socio che non intende avvalersene può alienare il diritto di opzione trasferendo all’acquirente il proprio buono. Il buono buono è valido solo fino alla scadenza del termine concesso agli azionisti per esercitare il diritto di opzione. Il buono buono vale nei confronti della società che lo ha emesso, come titolo di legittimazione: grazie ad esso la società può agevolmente identificare l’avente diritto all’opzione. Il possesso del buono buono non è , tuttavia, costitutivo del diritto di opzione: la società può sempre verificare la legittimazione sostanziale del portatore di esso, controllando le azioni e il libro dei soci. Quando, invece, il buono buono viene venduto dall’azionista che intende rinunciare al diritto di opzione, esso acquista natura di titolo di credito atipico al portatore che trasferisce un vero e proprio diritto cartolare.
buono di sbarco: è il documento con il quale il proprietario delle merci ordina al capitano della nave di consegnarle ad un terzo. Sostituisce la polizza di carico (v. polizza, buono di carico) e si configura come titolo di credito atipico rappresentativo di merci. Il buono buono viene emesso per effetto di una delegazione di debito, in forza della quale viene sostituito al precedente un nuovo avente diritto alla consegna delle merci. La precedente obbligazione è, dunque, estinta per novazione (v.) soggettiva.
buono fruttifero: è un titolo nominativo atipico emesso da banche e che dà diritto alla periodica attribuzione di interessi a tasso progressivamente più elevato. Il buono buono non ha importo fisso, ma è emesso per l’ammontare richiesto dal cliente. Il buono buono può essere estinto anticipatamente, ma sulla somma restituita dalla banca al cliente viene calcolato un tasso di interesse notevolmente più basso di quello pattuito.
buono postale fruttifero: è il titolo nominativo emesso dall’amministrazione delle poste con natura e caratteristiche simili a quelle dei titoli del debito pubblico (v.). Ev rimborsabile in qualsiasi momento; tuttavia non produce alcun interesse se il rimborso è chiesto entro un anno dalla sottoscrizione. Gli interessi sono erogati ogni due mesi e possono essere riscossi o capitalizzati per un periodo di venti anni consecutivi; in tal caso essi producono interessi (v. anatocismo); il tasso di interesse è aumentato ogni anno secondo un piano predeterminato. Il buono buono non produce più interessi dopo trent’anni dalla data di emissione; il rimborso può avvenire fino al trentacinquesimo anno dalla data predetta.
buono premio: è un documento connesso a titoli quotati in borsa, che legittima il portatore a partecipare all’estrazione di premi in danaro o in natura promessi dalla società o dall’ente emittente. Quando il buono buono può essere venduto, autonomamente rispetto al titolo quotato in borsa cui si riferisce, prima dell’assegnazione del premio, esso assume il carattere di un titolo di credito. Pertanto il premio può essere ritirato verso semplice esibizione del buono senza necessità che il portatore del buono sia contemporaneamente portatore del titolo quotato in borsa cui il premio si riferisce. Tuttavia nella prassi delle borse italiane il buono buono non è separato dal rispettivo titolo, onde il premio non può essere ritirato se non dal legittimo portatore del titolo a cui il buono si riferisce. Vale perciò come semplice documento, buono di legittimazione. (v.).
buono provvisorio per sottoscrizione di azioni: v. azioni di società , certificati provvisori di buono.
buono sconto: documento impiegato nella vendita di prodotti industriali con sconto. Il compratore del prodotto che unito ad esso trovi il buono buono, se compera una nuova unità di prodotto, ha diritto di ottenere uno sconto sul prezzo verso semplice presentazione del buono: a differenza di quanto accade per i titoli di legittimazione, il venditore non può rifiutare al possessore del buono buono la prestazione promessa.
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