Enciclopedia giuridica

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Anatocismo

Non sono dovuti, di regola, gli interessi composti, ossia gli interessi sugli interessi scaduti (cosiddetto anatocismo). La materia è regolata dall’art. 1283 c.c.: gli interessi composti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale con la quale si chiedono gli interessi già scaduti e, secondo l’opinione prevalente, solo se espressamente domandati o per effetto di convenzioni posteriori alla loro scadenza, sempre che si tatti di interessi dovuti per almeno sei mesi. Sono salvi, in ogni caso, gli usi diversi (e gli usi bancari prevedono l’anatocismo).


Analogia      |      Anci


 
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