Settore economico oggetto di una vastissima disciplina normativa attinente a tutti gli aspetti, statici e dinamici, delle imprese e dei processi produttivi. Sulla disciplina privatistica, tradizionalmente incentrata sulla specialità dell’impresa agraria e dei suoi rapporti, prevalgono, ormai, le norme di regolamentazione e incentivazione del settore agricoloagricoltura e foresteforestale, che è oggetto, peraltro, di profondi cambiamenti. Tre sono le tendenze significative. La prima registra la separazione e l’autonomia dei due tradizionali rami del settore: l’agricolturaagricoltura e foresteproduzione e l’agricolturaagricoltura e foresteprotezione, che tende a convergere nel settore dell’ambiente (v.). La seconda riguarda l’ampliamento dell’agricoltura e foreste fino a ricomprendervi l’alimentazione, la pesca e la politica veterinaria. L’ultima, ma forse più significativa tendenza, riguarda la progressiva prevalenza della normativa comunitaria su quella interna. La Comunità europea (v.) si occupa, infatti, di agricoltura e foreste in maniera così penetrante da definire, tra l’altro, le quote di produzione e i prezzi dei prodotti agricoli.
competenze comunali per agricoltura e foreste: nel settore dell’agricoltura e foreste, i comuni hanno competenze, anzitutto, in materia di polizia rurale (che riguarda la prevenzione dei furti campestri, l’esercizio della pastorizia, l’uso e la manutenzione delle strade vicinali, la lotta contro piante o animali dannosi) e amministrativa (rilascio di licenze per le attività agrituristiche). Ai comuni spetta, altresì, la gestione dei servizi necessari all’agricoltura, come i servizi veterinari e i mercati al minuto e all’ingrosso. Non indifferenti alla materia dell’agricoltura sono le competenze in materia di pianificazione urbanistica.
competenze regionali per agricoltura e foreste: l’art. 117 Cost. attribuisce alle regioni la competenza in materia di agricoltura e foreste. Nonostante ciò , le regioni svolgono un ruolo marginale a causa della crescente importanza della Cee, della incertezza sulle entrate finanziarie e della persistenza di un forte apparato amministrativo centrale. Il legislatore, con il d.p.r. 616/1977, ha elencato in maniera analitica le funzioni amministrative trasferite alle regioni. Tali competenze possono essere raggruppate in sei categorie: (1) funzioni di programmazione: è lo Stato a determinare, con il concorso delle regioni, gli obiettivi del settore con un piano agricolo nazionale; sulla base delle previsioni del p.a.n., le regioni adottano propri piani agricoli (di fatto, dato il penetrante intervento della Cee, le regioni tendono a non pianificare); (2) funzioni di ausilio e di incentivazione delle imprese agrarie: v. forme di ausilio e di incentivazione dell’agricoltura e foreste; (3) funzioni relative alle strutture e infrastrutture: hanno ad oggetto i terreni agricoli e tendono ad aumentare la dimensione aziendale attraverso l’uso di strumenti pubblicistici (ricomposizione e riordino fondiario, espropriazioni e concessione di terre incolte, bonifica) o privatistici; (4) funzioni di regolamentazione del mercato: interventi non riservati all’Aima; (5) sostegno e tutela dei prodotti: costruzione di impianti per la raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti, tutela di alcune produzioni; (6) servizi per lo sviluppo: vasto numero di attività strumentali riguardanti l’assistenza tecnica, la formazione, l’addestramento, la ricerca e sperimentazione agraria di interesse regionale.
enti pubblici agricoli in agricoltura e foreste: accanto alle funzioni svolte direttamente dalle amministrazioni statali e regionali, operano in agricoltura numerosi enti pubblici di settore. A livello nazionale operano 23 Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e, tra i più importanti, l’Istituto nazionale di economia agraria (Inea), l’Istituto studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (Ismea), l’Istituto nazionale della nutrizione, l’Ente nazionale delle sementi elette (Ense), Unione nazionale incremento razze equine (Unire), l’Istituto nazionale di biologia della selvaggina, l’Istituto nazionale di apicoltura, l’Ente nazionale risi. Anche a livello regionale operano enti pubblici strumentali, i più importanti dei quali sono gli istituti zooprofilattici sperimentali e gli enti regionali di sviluppo agricolo.
espropriazioni nell’interesse dell’agricoltura e foreste: un largo ricorso all’espropriazione si è avuto con le leggi di riforma fondiaria (l. 230 e 841 del 1950). Appositi enti di riforma, trasformati poi in enti di sviluppo agricolo (v.), hanno provveduto ad espropriare le proprietà latifondistiche e ad assegnare le terre ai coltivatori mediante contratti di vendita (sottoposti ad alcuni vincoli). Le regioni possono ricorrere alle espropriazioni (di solito attraverso gli enti regionali di sviluppo agricolo (v.), cui sono assegnate le funzioni di organismo fondiario) nei casi di progetti di bonifica (l. 215/1933), di riordino e ricomposizione fondiaria (d.p.r. 984/1962) e di interventi per la concessione di terre incolte e malcoltivate (l. 440/1978).
forme di ausilio e di incentivazione dell’agricoltura e foreste: riguardano tutti gli aspetti dell’impresa agricola. Possono essere diretti (andare direttamente all’impresa) o indiretti (creazione di infrastrutture, di marchi pubblici o altri servizi). Quelli diretti, di competenza prevalentemente regionale, possono prendere le forme di sussidi, indennizzi, premi, sovvenzioni, crediti agevolati. Questi aiuti sono, normalmente, previsti dalle norme comunitarie che attuano la politica agricola comunitaria. In ogni caso gli aiuti devono essere coerenti con la p.a.c. per non alterare le condizioni di concorrenza tra imprese europee. Per ogni forma di ausilio finanziario le regioni devono predeterminare i criteri e le modalità di corresponsione (art. 12, l. 241/1990). In genere, le regioni selezionano le domande di aiuto sulla base di piani che dimostrino la capacità dell’azienda di ottenere sensibili miglioramenti. La tendenza recente della p.a.c. è verso la concessione di aiuti, non all’impresa, ma al reddito dell’imprenditore.
opere pubbliche nell’interesse dell’agricoltura e foreste: piani di opere pubbliche sono previste all’interno delle operazioni di bonifica integrale. Le regioni determinano i comprensori di bonifica e adottano un piano che prevede opere di rimboschimento, di correzione dei corsi d’acqua, rinsaldamento delle pendici, conificazione dei laghi, stagni, paludi, consolidamento delle dune, provvista di acqua potabile, costruzione di cabine di trasformazione e di distribuzione dell’energia elettrica e di alcune opere stradali ed edilizie. Nei comprensori di bonifica possono essere costituiti consorzi tra i proprietari che provvedono all’esecuzione e gestione delle opere. Altre opere possono essere realizzate in caso di piani di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo.
organi statali preposti all’agricoltura e foreste: lo Stato continua ad avere una massiccia presenza nella materia dell’agricoltura e foreste, nonostante essa sia di competenza regionale. Il ruolo centrale è svolto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (istituito con la l. 4 dicembre 1993, n. 491) che ha preso il posto del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, soppresso in seguito a un referendum popolare proposto da alcune regioni. Il nuovo ministero, che ha acquistato anche alcune competenze già proprie del soppresso Ministero della marina mercantile, è costituito da un ufficio di gabinetto e da cinque direzioni generali: delle politiche comunitarie e internazionali; delle politiche agricole e agroindustriali nazionali; delle risorse forestali, montane e idriche; della pesca e dell’acquacoltura; dei servizi generali e del personale. Per il coordinamento con altri ministeri e con le regioni sono istituiti tre comitati permanenti: delle politiche agroalimentari e forestali; per la veterinaria e la zootecnia; dei servizi per la trasformazione industriale di prodotti agricoli e forestali. Alle dipendenze del ministero operano l’Ispettorato centrale per la prevenzione e repressione delle frodi agroagricoltura e forestealimentari e il Corpo forestale dello Stato (v.). A livello centrale, in posizione di maggiore autonomia, operano ancora l’Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (Aima, in via di trasformazione) e l’Agenzia italiana per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto all’olio di oliva (Age control s.p.a.).
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