Enciclopedia giuridica

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Trasformazione di società

Ev la modificazione del tipo della società senza che ciò comporti mutamento dell’identità della società . Questa, infatti, conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione (art. 2498, comma 3o, c.c.): la trasformazione, infatti, incide non sull’identità , ma sulla disciplina normativa del rapporto sociale. Ev possibile tanto una trasformazione di società di persone (v.) in società di capitali (v.), quanto l’ipotesi inversa (detta trasformazione di società regressiva); è pure possibile una trasformazione da un tipo di società di persone all’altro o da un tipo di società di capitali all’altro. Non è , invece, possibile la trasformazione di una società di capitali in una società cooperativa (v.) o viceversa, essendo diversa la causa (v.) delle due società : la trasformazione di una società cooperativa in società lucrativa è espressamente vietata, l’ipotesi inversa è considerata vietata da molti autori (v.trasformazione di società cooperativa). Il c.c. prende principalmente in esame la trasformazione di una società di persone in una società di capitali (artt. 2498 – 2500 c.c.): ciò per l’evidente ragione che l’acquisto della limitazione di responsabilità dei soci della società trasformata potrebbe nuocere ai creditori della stessa o tradursi in un modo di evitare l’applicazione di norme imperative di legge. La trasformazione di società si attua mediante una deliberazione modificativa dell’atto costitutivo: la deliberazione di trasformazione di società deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l’atto costitutivo del tipo di società di cui si vuole assumere la forma. Tale deliberazione deve essere iscritta nel registro delle imprese (v.) con le forme prescritte per l’atto costitutivo del tipo di società prescelto; accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale, redatta a norma dell’art. 2343 (art. 2498, commi 1o e 2o, c.c.). Se il valore del patrimonio risulti, in sede di stima, inferiore di un quinto di quello indicato, il capitale sociale (v.) della società trasformata deve essere proporzionalmente ridotto. La società acquista personalità giuridica con la predetta iscrizione e conserva diritti ed obblighi anteriori alla trasformazione (art. 2498, comma 3o, c.c.). I soci a responsabilità illimitata non sono liberati da responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione salvo che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione (art. 2499, comma 1o, c.c.), anche tacitamente, cioè astenendosi da rispondere entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di trasformazione di società (art. 2499, comma 2o, c.c.). In caso di trasformazione in s.p.a. (v.), a ciascun socio viene assegnato un numero di azioni proporzionale al valore della quota quale risulta dall’ultimo bilancio approvato (art. 2500 c.c.). Se una società di capitali intende trasformarsi in una società di persone, deve assumere le forme ed eseguire gli adempimenti previsti per tale tipo di società e deve essere redatta una stima del patrimonio sociale. Se una società di capitali si trasforma in un altro tipo di società , i soci dissenzienti dalla deliberazione di trasformazione hanno diritto di recedere dalla società : la norma è formulata per le s.p.a. (art. 2437 c.c.) ed è espressamente richiamata per le s.r.l. (v.) (art. 2494 c.c.).

trasformazione di società di società cooperativa: le società cooperative (v.) non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione è deliberata dall’assemblea (v.) all’unanimità (art. 14 l. 17 febbraio 1971, n. 127). La legge non prevede espressamente l’ipotesi inversa; è però opinione prevalente che anche in questa ipotesi la trasformazione di società sia esclusa, valendo in ogni caso a precluderla la differenza di causa: lucrativa nelle società di capitali (v.), mutualistica nelle società cooperative.

socio illimitatamente responsabile nella trasformazione di società: il fallimento (v.) di società di capitali (v.) risultante dalla trasformazione di società di persone (v.) produce il fallimento degli ex soci a responsabilità illimitata, in difetto dell’assenso dei creditori alla trasformazione e solo se, secondo la prevalente dottrina, non sia trascorso un anno dalla trasformazione e l’insolvenza si sia manifestata prima di essa e nell’anno successivo. La giurisprudenza e parte della dottrina, invece, ritengono che il socio illimitatamente responsabile di società trasformata debba essere dichiarato fallito solo se l’insolvenza sia anteriore alla trasformazione o riguardi obbligazioni anteriori ad essa.

trasformazione di società regressiva: v. trasformazione di società .

trattamento fiscale della trasformazione di società: ai fini delle imposte dirette la trasformazione di società da un tipo sociale ad un altro non determina il realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Si può parlare al proposito di neutralità della trasformazione di società. Alcuni problemi si pongono quanto al trattamento delle riserve di utili nel caso di trasformazione di società di società di capitali in società di persone o viceversa, poiche´ se rimane inalterato il regime dei beni d’impresa, muta radicalmente il metodo impositivo, in quanto si passa dall’imposizione in capo alla società al regime della trasparenza. La norma fiscale stabilisce che si mantenga l’originario regime impositivo previsto per l’eventuale distribuzione delle riserve ai soci. Così la distribuzione effettuata dalle società di capitali trasformate in società di persone sarà imponibile per i soci con credito d’imposta e maggiorazione di conguaglio. All’opposto la distribuzione delle società di persone trasformate in società di capitali sarà irrilevante. Quale ulteriore implicazione del principio di neutralità può notarsi che la trasformazione di società non dà luogo ad operazioni imponibili riguardo all’Iva, ne´ comporta trasferimento ai fini dell’Invim; l’imposta di registro è applicata in misura fissa.


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