Ev la società di persone (v.) caratterizzata dalla presenza di soci accomandatari (v. accomandatario), avente gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci in nome collettivo (art. 2318 c.c.) e di soci accomandanti (v. accomandante), che beneficiano di una responsabilità limitata. In particolare, i soci accomandanti hanno i seguenti requisiti: a) non partecipano all’amministrazione della società (artt. 2318, comma 2o, e 2320 c.c.); b) godono del beneficio della responsabilità limitata (art. 2313 c.c.); c) sono necessariamente soci capitalisti e non possono, a differenza degli accomandatari, essere soci d’opera. La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte (art. 2322, comma 1o, c.c.). La cessione per atto tra vivi della quota di socio accomandante è subordinata al consenso della maggioranza di capitale dei soci (art. 2322, comma 2o, c.c.). La coesistenza dei soci accomandanti e soci accomandatari deve permanere per tutto il corso della società : se rimangono solo soci accomandanti o soci accomandatari, la società si scioglie, sempreche´ nel termine di sei mesi non sia sostituito il socio venuto meno (art. 2323 c.c.). La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice (art. 2314, comma 1o, c.c.); si applicano alla ragione sociale della società in accomandita semplice le norme stabilite per la ragione sociale della s.n.c. (v.). L’accomandante che consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari nei confronti dei terzi (art. 2314, comma 2o, c.c.). L’amministrazione della società in accomandita semplice è riservata ai soci accomandatari (art. 2318, comma 2o, c.c.): l’amministrazione è rigorosamente vietata agli accomandanti i quali non possono compiere atti di amministrazione, ne´ trattare o concludere affari in nome della società , pena l’assunzione della responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali (art. 2320 c.c.) oltre che l’esclusione dalla società (a norma dell’art. 2286 c.c.). I soci accomandanti hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio (v.), di controllarne l’esattezza consultando i libri e i documenti della società (art. 2320, comma 3o, c.c.); tale controllo può essere esercitato solo al termine dell’esercizio annuale, e solo nelle forme di controllo del bilancio della società . I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo un bilancio regolarmente approvato (art. 2321 c.c.). La norma trova la propria giustificazione nella circostanza che gli accomandanti, esclusi dall’amministrazione della società , non sono in grado di accertare se gli utili esposti in bilancio siano effettivamente conseguiti.
società in accomandita semplice irregolare: la società in accomandita semplice che non sia iscritta nel registro delle imprese (v.), assume la qualifica di società in accomandita semplice società in accomandita semplice e ad essa si applica la disciplina della s.n.c. irregolare (v. s.n.c., società in accomandita semplice irregolare), modificata soltanto per quanto attiene alla responsabilità limitata dei soci accomandanti (art. 2317, comma 1o, c.c.). Pertanto l’accomandante gode del beneficio della limitazione della responsabilità indipendentemente dall’iscrizione nel registro delle imprese della società di cui è socio. Anche nella società in accomandita semplice società in accomandita semplice è vietata agli accomandanti la partecipazione all’amministrazione della società in accomandita semplice, pena la decadenza dal beneficio della responsabilità limitata (art. 2317, comma 2o, c.c.).
nomina degli amministratori della società in accomandita semplice: la nomina degli amministratori (v.) con atto separato e la revoca degli amministratori nominati con tale atto richiede il consenso di tutti gli accomandatari e l’approvazione di tanti accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto (art. 2319 c.c.). L’applicazione di questa norma presuppone che il contratto di società , o una sua modificazione, abbia già adottato per l’amministrazione sociale un sistema per cui solo alcuni soci accomandatari esercitino la facoltà di amministrare: altrimenti non si potrebbe parlare di nomina degli amministratori. L’atto con cui viene designata la persona dell’amministratore o con cui questo viene revocato non importa una modificazione del contratto sociale.
ragione sociale della società in accomandita semplice: v. s.a.s..
scioglimento della società in accomandita semplice: allo scioglimento ed alla liquidazione della società in accomandita semplice si applicano le norme della s.n.c. (v.). La società in accomandita semplice si scioglie per le seguenti cause (art. 2323, comma 1o, c.c.): 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per volontà di tutti i soci; 4) per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; 5) per le cause previste dal contratto sociale; 6) per provvedimento dell’autorità governativa; 7) per dichiarazione di fallimento, se ha per oggetto un’attività commerciale; 8) se per sei mesi rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari.
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