Enciclopedia giuridica

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Royalty

Ev il corrispettivo contrattualmente dovuto dall’utilizzatore dell’altrui bene immateriale (opera dell’ingegno, invenzione, marchio ecc.), generalmente ragguagliato percentualmente al prezzo di vendita dell’opera o del prodotto. V. opere dell’ingegno; invenzioni industriali; marchio; licenza, royalty di brevetto; licenza, royalty di marchio; licenza, royalty di software; merchandising.

trattamento fiscale della royalty: il regime fiscale delle somme corrisposte al proprietario di un bene o all’autore di un’opera dell’ingegno come corrispettivo per la cessione dei diritto di utilizzazione a fini commerciali del bene o dell’opera segue l’evoluzione dei principi di localizzazione del reddito imponibile all’interno dell’ordinamento tributario nazionale. L’originaria formulazione dell’art. 19 del d.p.r. n. 597 del 1973 non includeva le royalties in alcuna delle categorie reddituali contemplate ai fini della determinazione del criterio di collegamento. Tale lacuna aveva aperto un intenso dibattito circa la sussumibilità delle royalties corrisposte a non residenti nelle categorie dei redditi di capitale o dei redditi di lavoro autonomo piuttosto che nelle categorie dei redditi d’impresa o dei redditi diversi. L’intervento del legislatore con il d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897, risolse ogni disputa: fu infatti creata la categoria delle royalties ai fini dell’individuazione del criterio di collegamento delle stesse e, contemporaneamente fu introdotto un nuovo criterio di collegamento della residenza del soggetto erogante. Pertanto il legislatore fiscale considera prodotti nel territorio dello Stato i compensi corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Il regime fiscale delle royalties è però parzialmente derogato dal regime convenzionale (v. convenzioni contro le doppie imposizioni); l’art. 12 del modello Ocse dispone infatti che le royalties provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente se tale residente è il beneficiario delle royalties. Tuttavia tali disposizioni non si applicano quando il beneficiario residente in uno Stato contraente, opera nell’altro Stato contraente, da cui provengono le royalties, mediante una stabile organizzazione. Pertanto l’adozione di siffatti criteri fa s che se un soggetto residente in Italia paga royalties ad un residente privo di stabile organizzazione in Italia le royalties non sono tassabili in Italia, perche´ in base alla Convenzione risulteranno tassabili nell’altro Stato contraente. Un notevole problema applicativo attiene all’imponibilità Ilor delle royalties. L’Amministrazione finanziaria ritiene che le norme convenzionali siano direttamente applicabili in virtù dell’art. 75 del d.p.r. n. 600 del 1973 e 41 del d.p.r. 601 del 1973, ma non ha escluso che, malgrado la presenza di una Convenzione, il sostituto possa evitare di effettuare la ritenuta ex art. 25 del d.p.r. n. 600 del 1973 quando il successivo controllo da parte dell’Amministrazione medesima conduca al riconoscimento dell’inesistenza dei presupposti di tassabilità nello Stato. Il sostituto dovrebbe applicare, sotto la propria responsabilità , il trattamento convenzionale, previa produzione da parte del percipiente di un’apposita domanda a cui siano allegati i documenti attestanti i presupposti per l’applicazione delle norme pattizie.


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