Ai sensi dell’art. 55 att. c.c., le copie dei verbali e dei testamenti che sono trasmesse alla cancelleria della pretura secondo l’art. 622 c.c., devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.
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