Enciclopedia giuridica

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Revoca



revoca degli amministratori delle s.p.a.: v. amministratori, revoca degli revoca da parte dell’assemblea.

revoca degli atti di liberalità diversi dalla donazione: v. donazione, revoca indiretta.

revoca dei sindaci: v. sindaci.

revoca della confessione: v. confessione, revoca della revoca.

revoca della deliberazione assembleare: v. deliberazione societaria, revoca della revoca.

revoca della donazione: v. donazione, revoca della revoca.

revoca dell’amministratore di società semplice: v. società semplice, amministrazione della revoca.

revoca della procura: v. procura, revoca della revoca.

revoca della proposta e dell’accettazione: fino al momento in cui il contratto non sia concluso, le parti conservano la propria autonomia contrattuale (v.): la proposta (v. proposta contrattuale) e l’accettazione (v. accettazione, revoca della proposta contrattuale) possono, fino a quel momento, essere revocate da chi le ha formulate. La proposta, perciò , può essere revocata fino a che al proponente non sia giunta notizia dell’accettazione, se si tratta di contratti retti dalla regola generale dell’art. 1326 c.c. (v. accettazione, revoca della proposta contrattuale); fino a quando il destinatario non abbia iniziato l’esecuzione, se si tratta di contratti assoggettabili alla particolare regola dell’art. 1327 c.c.. L’accettazione, a sua volta, è revocabile purche´ la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione (art. 1328 c.c.). La proposta di contratto con obbligazioni del solo proponente (v.) è , invece, revocabile solo se la revoca giunga a conoscenza del destinatario prima della proposta (art. 1333, comma 1o, c.c.). Con la revoca della proposta il proponente riacquista la propria piena libertà contrattuale; ma è opportuno precisare che, a questi effetti, non è sempre necessaria una dichiarazione di revoca. Così, se il destinatario emette una accettazione non conforme alla proposta e, perciò , equivalente a nuova proposta, l’originario proponente riacquista la propria libertà contrattuale, essendo libero di accettare o meno la controproposta, senza necessità di revocare l’originaria proposta. Il medesimo effetto è prodotto dal rifiuto espresso della proposta da parte del destinatario, che dispensa il proponente dall’attesa del termine di cui all’art. 1326, comma 2o, c.c. (cosiddetta caducazione automatica della proposta per decorso del tempo). Si ammette che la proposta possa essere revocata tacitamente, con l’assunzione di un comportamento concludente, come l’intrapresa di trattative con altre parti, non essendoci ragioni per derogare, nella fattispecie, ai generali principi sulle manifestazioni tacite di volontà (v. accordo delle parti, revoca tacito). La revoca si reputa conosciuta, ai sensi dell’art. 1335 c.c., nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. V. anche domicilio, vendite a revoca; proposta contrattuale, revoca ferma; proposta contrattuale, ritiro della revoca.

revoca della rinuncia all’eredità: v. rinuncia all’eredità , revoca della revoca.

revoca dello stato di liquidazione: è il fatto dei soci di una società commerciale che, nel tempo intercorrente tra scioglimento ed estinzione della società, riattivano la società . In dottrina e in giurisprudenza si discute se tale riattivazione sia possibile. Alcuni ritengono, sulla base della lettera dell’art. 2273 c.c., e anche sulla base del presupposto che il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l’estinzione della società , che lo stato di liquidazione sia revocabile. Se, infatti, il rapporto sociale è ancora in vita, i soci, con semplice deliberazione a maggioranza (v. maggioranza, deliberazioni a revoca nella società ), possono ancora modificarlo, apportandogli quella specifica modificazione che consiste nell’eliminazione della causa di scioglimento. Altri ritengono che la revoca sia possibile solo se la deliberazione sia assunta dai soci all’unanimità . Altri, infine, ritengono che una deliberazione dei soci di riattivare la società non valga a ripristinare l’originario contratto di società , ma valga a costituire una nuova società.

revoca del mandato: v. mandato, revoca del revoca.

revoca del testamento: v. testamento, revoca del revoca.

revoca di disposizioni testamentarie: v. testamento, revoca del revoca.

giusta causa di revoca degli amministratori: v. amministratori, revoca degli revoca da parte dell’assemblea.


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