immunità ecclesiastica: indica un insieme di privilegi attraverso cui persone, cose ecclesiastiche e luoghi sacri (per cui si distingueva tra immunità personali, reali e locali), erano ritenuti dalle leggi dello Stato esenti da tutti quei gravami ed imposte di varia natura che normalmente lo Stato esercita d’autorità sui propri soggetti. L’attuale ordinamento italiano, anche se lo spazio loro concesso è in tendenziale riduzione, riconosce ancora alcuni tipi di immunità, riedite nell’Accordo 18 febbraio 1984, oltre che nelle leggi ordinarie. Come figure di immunità sussistono oggi l’esenzione facoltativa dei sacerdoti, diaconi e religiosi, dall’obbligo al servizio militare attivo (art. 4.1), nonche´ la dispensa degli ecclesiastici dall’obbligo di informare i magistrati su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero, ex art. 4.4 della l. n. 121 del 1985 (immunità personali); l’impignorabilità delle cose sacre, oggetto di culto e venerazione (immunità reali); il divieto di alcuni atti amministrativi, come requisizioni, occupazioni ecc., negli edifici di culto, ex art. 5.1 e 5.2 dell’Accordo (immunità locali). Per i privilegi fiscali a favore di enti ecclesiastici, la disciplina di principio è contenuta nell’art. 7.1 dell’Accordo, che richiama l’art. 20 Cost.. Di particolare rilievo è l’immunità personale (e penale) del Sommo Pontefice, riconosciuta nell’art. 8 del Trattato Lateranense dell’11 febbraio 1929 (l. n. 810 del 1929). Per essa il Sommo Pontefice, è persona sacra ed inviolabile, ed in posizione giuridica autonoma anche rispetto ai Capi di Stato estero, nei confronti dei quali le norme di diritto internazionale riconoscono una immunità penale sostanziale. Alcune norme del Trattato Lateranense estendono immunità e speciali prerogative a funzionari della Santa Sede ed ecclesiastici in ragione del loro ufficio (artt. 10, 12, 19, e 21).
immunità parlamentare: è un istituto posto a tutela dei componenti le Assemblee legislative, al fine di evitare l’utilizzazione dell’azione penale come strumento di lotta politica (art. 68 Cost.). Per procedere penalmente nei confronti di un membro delle assemblee legislative è necessaria l’autorizzazione a procedere dell’Assemblea di appartenenza. Attualmente, nel nostro ordinamento, l’autorizzazione è limitata alle richieste di arresto ovvero di perquisizione nei confronti del Parlamentare e non costituisce più condizione di procedibilità dell’azione penale (art. 1 l. Cost. 29 ottobre 1993, n. 3).
immunità tributaria della Santa Sede: con l’art. 25 del Trattato lateranense del 1929, l’Italia si obbligò a versare alla Santa Sede una somma di danaro e titoli del debito pubblico. Si addivenne così ad una definitiva sistemazione dei crediti della Santa Sede verso l’Italia, crediti sorti in rapporto ai danni ingenti subiti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di S. Pietro in seguito alla debellatio dello Stato pontificio del 1870 che portò alla confisca dei beni ecclesiastici da parte del Regno d’Italia. Furono anche concesse guarentigie di carattere economico: vennero ritenute esenti in Italia da qualsiasi tributo le retribuzioni dovute dalla Santa Sede e dagli altri enti centrali della Chiesa a impiegati e salariati, così pure fu dichiarata l’esenzione da tributi per gli immobili pontifici e l’esenzione da diritti doganali e daziari di merci estere per lo stato città del Vaticano.
immunità tributaria degli enti ecclesiastici: v. enti ecclesiastici, trattamento tributario degli immunità.
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