funzioni pubbliche come compiti: in diritto amministrativo, il termine funzione indica, di massima, una attività resa dalle norme rilevante nella sua globalità, in quanto rivolta alla realizzazione di un interesse altrui. In senso traslato, però , lo stesso termine è utilizzato, al plurale, per indicare il complesso delle attività di un ufficio pubblico. In questo significato, dunque, le funzioni della P.A. sono l’insieme dei compiti ad essa attribuiti in un determinato ordinamento. Le funzionifunzioni pubblichecompito possono essere classificate secondo diversi criteri (v. elementi delle funzioni pubbliche). In particolare, sulla base dei fini che sono dirette a realizzare, possono distinguersi compiti di organizzazione (v. amministrazione pubblica, compiti di organizzazione della funzioni pubbliche), di conservazione (v. amministrazione pubblica, funzioni pubbliche con compiti di conservazione), di benessere (v. amministrazione pubblica, funzioni pubbliche con compiti di benessere). A partire dagli inizi del secolo, il progressivo estendersi del suffragio e la conseguente affermazione dello Stato pluriclasse (v. Stato, funzioni pubbliche pluriclasse), hanno determinato la tendenza all’ampliamento dei compiti di benessere attribuiti ai pubblici poteri (v. evoluzione storica delle funzioni pubbliche; Stato, funzioni pubbliche sociale). .
distribuzione delle funzioni pubbliche: costituisce il criterio ordinamentale dell’organizzazione amministrativa, nel senso che la distribuzione tra pubblici poteri rappresenta il principio informatore cui occorre uniformarsi in sede di disciplina delle strutture e dei rapporti organizzativi. Principio fondamentale di scienza dell’amministrazione è che i centri organizzativi di cui si compone un apparato abbiano ciascuno una funzione propria, ossia che le funzioni siano distribuite secondo il criterio della corrispondenza fra unità di materia e unicità del relativo centro di imputazione. L’evoluzione storica delle funzioni pubbliche dimostra come tale regola sia stata spesso disapplicata. La crescita delle funzioni pubbliche, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, ha comportato l’abbandono del principio di unità di materia ed una frammentazione dei pubblici poteri, cui sono stati attribuiti, senza seguire un disegno ragionato, frazioni di materie. A partire dagli anni Settanta, ci si è resi conto come, ai fini di un corretto riordinamento dei pubblici poteri, occorresse, in primo luogo, una razionale funzioni pubbliche funzioni pubbliche. In tale ambito, va inquadrato, ad esempio, il trasferimento di funzioni pubbliche alle regioni operato con il d.p.r. n. 616 del 1977. (Sandulli).
elementi delle funzioni pubbliche: secondo una recente impostazione, le funzioni pubbliche, intese come momento di aggancio tra amministrazione e società , sono costituite da un insieme di valori potenziali ed astratti che si attualizzano e concretizzano nei procedimenti e negli atti. In questo quadro concettuale, l’analisi giuridica della funzione muove dalla individuazione degli elementi che la compongono. Tali elementi sono: la materia, cioè un settore o ambito di intervento definito dalla legge; le attribuzioni, cioè il complesso dei compiti attribuiti dalla legge; i fini, cioè gli scopi complessivi; i destinatari. Ad es., ai sensi del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, i comuni, in materia di assistenza scolastica, provvedono alla erogazione gratuita di libri di testo (attribuzioni), allo scopo di facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, nonche´ , per gli studenti capaci e meritevoli ancorche´ privi di mezzi, la prosecuzione degli studi (fini), a favore degli alunni delle scuole elementari (destinatari). .
funzioni pubbliche e servizi pubblici: gli artt. 357 e 358 c.p., nel distinguere, a seconda della natura dell’attività svolta, i pubblici ufficiali dagli incaricati di pubblici servizi, contrappongono la nozione di pubblica funzione a quella di pubblico servizio. La locuzione pubblica funzione è intesa dall’art. 357 c.p. come l’insieme delle funzioni indispensabili al corretto svolgimento della vita collettiva. In questo senso, essa rappresenta l’espressione del momento autoritativo dell’attività amministrativa (es., ordine pubblico), l’esercizio di potestà pubbliche. Rientra nella nozione di pubblico servizio fornita dall’art. 358 c.p., invece, l’attività , mancante del requisito dell’autoritatività, riconducibile sotto il profilo soggettivo, in quanto svolta da soggetti pubblici (es., servizio di trasporto urbano di linea), o sotto il profilo oggettivo, in quanto attività di interesse pubblico (es., sanità ), all’amministrazione pubblica. Ev stato soprattutto quest’ultimo profilo, oggettivo, ad essere sviluppato in dottrina (v. servizi pubblici). (Sandulli).
evoluzione storica delle funzioni pubbliche: il termine polisenso funzioni va inteso come attribuzione di materie a soggetti, pubblici o privati, per il perseguimento di fini determinati. Dopo l’unificazione del Regno, le funzioni svolte, soprattutto dall’amministrazione centrale e dall’apparato periferico, consistevano, per lo più , in compiti di organizzazione e di conservazione. Al termine della prima guerra mondiale, si è registrato un notevole incremento delle funzioni pubbliche, in particolare dei compiti di benessere (v. amministrazione pubblica, funzioni pubbliche con compiti di benessere). Tale incremento ha condotto, in epoca fascista, al c.d. pluralismo amministrativo. Nel secondo dopoguerra, con la definitiva affermazione dello Stato sociale (v. Stato, funzioni pubbliche sociale), si è avvertito un rinnovato aumento delle funzioni di benessere, erogate dall’amministrazione pubblica di prestazione (v. amministrazione pubblica, funzioni pubbliche di prestazione). Nell’ultimo ventennio, infine, si è registrato un ulteriore incremento delle funzioni pubbliche, in corrispondenza con l’accentuarsi del pluralismo e con il verificarsi del fenomeno del decentramento (v.). Si desume, da ciò , una proporzione diretta tra l’aumento quantitativo e qualitativo delle funzioni pubbliche e la moltiplicazione ed atomizzazione dei pubblici poteri. Tale fenomeno, però, è degenerato, nel secondo dopoguerra, in una distribuzione frammentata delle medesime funzioni tra poteri pubblici diversi, che ha comportato, per le funzioni, la perdita di un sicuro centro d’imputazione. A partire dagli anni ’70, è stata avvertita la necessità di una redistribuzione delle funzioni pubbliche, ispirata al principio secondo cui è l’organizzazione che deve adeguarsi alle necessità funzionali e non viceversa. Di conseguenza, sono sorti nuovi modelli organizzativi (es., amministrazioni nazionali) o strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa (es., accordi di programma e conferenze di servizi), con i quali si tende a ricondurre ad unità i fenomeni di frammentazione. Negli ultimi anni, si sono particolarmente sviluppate le funzioni di programmazione e di regolazione. (Sandulli).
riparto delle funzioni pubbliche: meccanismo di distribuzione delle funzioni fra diversi soggetti pubblici, in genere collocati in diversi livelli di governo (Stato, regioni, enti locali). I criteri di riparto possono essere diversi. In particolare per quel che riguarda i rapporti fra Stato e regioni sono vigenti, nel nostro ordinamento: il funzioni pubbliche funzioni pubbliche per materia, previsto dall’art. 117 Cost.; il funzioni pubbliche funzioni pubbliche per complessi organici di funzioni, previsto dalla l. n. 382 del 1975; il funzioni pubbliche funzioni pubbliche per natura dell’interesse tutelato, previsto dalla l. n. 142 del 1990. Questi diversi criteri si sovrappongono, tanto che il funzioni pubbliche funzioni pubbliche è , nel nostro ordinamento, irrazionale: spesso, ad esempio, funzioni strumentali e funzioni finali sono attribuite a soggetti diversi, creando fenomeni di interdipendenza e imponendo la moltiplicazione di strumenti e meccanismi di coordinamento (conferenze, accordi, intese ecc.), che rendono assai complesso lo svolgimento dell’attività amministrativa. .
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