Enciclopedia giuridica

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Fondo di garanzia

Si tratta di un fondo, istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e alimentato da contributi datoriali consistenti nello 0,03 della retribuzione ai fini previdenziali (v.), che ha lo scopo di sostituire i datori di lavoro insolventi nell’erogazione del trattamento di fine rapporto. Secondo quanto previsto nell’art. 2 della l. 29 maggio 1982, n. 297, esso interviene solo in alcuni casi definiti: a) fallimento (v.) del datore di lavoro, ove sia già stata pubblicata la sentenza di fallimento e depositato lo stato passivo; b) concordato preventivo (v.), una volta pubblicata la sentenza di omologazione del concordato stesso; c) liquidazione coatta amministrativa (v.), dopo la pubblicazione della sentenza che decide sulle opposizioni e il deposito dello stato passivo. Ai sensi del comma 5 dell’art. 2 della l. n. 297 del 1982, inoltre, anche i datori di lavoro non soggetti alle procedure concorsuali (ad es. le piccole imprese) possono usufruire del fondo di garanzia, ma solo dopo aver inutilmente esperito la procedura di esecuzione forzata (v.). Il fondo di garanzia interviene su domanda del lavoratore o dei suoi aventi diritto surrogandosi ad esso e così sollevandolo dai rischi delle procedure concorsuali, ivi compreso quello di un’eventuale insufficienza dell’attivo. Il fondo di garanzia si surroga altresì nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 c.c., prima ancora dei crediti per retribuzioni, stante la natura lato sensu previdenziale del trattamento di fine rapporto. Infine, i pagamenti del fondo di garanzia sono eseguiti entro 60 gg. dalla richiesta dell’interessato, conferendo così maggiore effettività alla tutela del lavoratore. In virtù del d.leg. n. 80 del 1992, attuativo della direttiva Cee n. 80/987, il fondo di garanzia si sostituisce al datore di lavoro anche nel pagamento dei crediti di lavoro relativi agli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro.

gestioni speciali del fondo di garanzia: secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 2 della l. n. 297 del 1982, per i giornalisti e i dirigenti di aziende industriali il fondo di garanzia è gestito, rispettivamente, dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola e dall’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Inpdai) (v. lavoro giornalistico, tutela previdenziale del fondo di garanzia).


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