Ev il fondo formato da beni che un coniuge o entrambi o un terzo (anche per testamento) vincolano al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (art. 167 c.c.). Quando è costituito per atto fra vivi (v. atti unilaterali, fondo patrimoniale fra vivi) è atto di liberalità (v. atti, fondo patrimoniale di liberalità ), cui si ritengono applicabili le norme sulla donazione, oltre che atto a titolo gratuito, come tale assoggettabile all’azione revocatoria (v. azione, fondo patrimoniale revocatoria) a norma dell’art. 2901 c.c.. Il fondo patrimoniale appartiene in comunione (v.) ai coniugi (art. 168 c.c.); i beni che lo compongono ed i loro frutti non possono essere aggrediti per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.); e l’onere della prova della conoscenza (qui conoscenza effettiva, non semplice riconoscibilità ) da parte del creditore incombe sui coniugi. Beni e frutti relativi sono perciò insensibili alle azioni esecutive dei creditori personali dei coniugi: costituiscono un patrimonio separato dal restante patrimonio dei coniugi fino allo scioglimento del matrimonio, per morte o per divorzio (art. 171 c.c.), o, come si ammette, fino a quando i coniugi non abbiano deciso lo scioglimento del fondo patrimoniale, sempre che, naturalmente, fosse stato da essi costituito e non da un terzo. Salvo diversa clausola dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale i beni che lo compongono possono essere alienati o dati in pegno o in ipoteca solo con il consenso di entrambi i coniugi (che perciò non possono separatamente disporre della loro quota) e, in presenza di figli minori, con l’autorizzazione del giudice (art. 169 c.c.). Il vincolo di destinazione gravante sul fondo patrimoniale ha natura reale: può essere opposto ai terzi aventi causa come ai terzi creditori personali dei coniugi, e può essere opposto loro solo in quanto la convenzione matrimoniale che lo ha costituito sia annotata a margine dell’atto di matrimonio, anche se non trascritta nei registri immobiliari. Per l’amministrazione del fondo patrimoniale sono richiamate le norme relative all’amministrazione della comunione legale (v. comunione fra coniugi, amministrazione dei beni in fondo patrimoniale) (art. 168, comma 3o, c.c.) e perciò gli artt. 180 – 184 c.c..
presunzione muciana e fondo patrimoniale: v. presunzione, fondo patrimoniale muciana.
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