Tipo di atto comunitario che, secondo l’art. 189 trattato Cee, si rivolge ad uno Stato membro, producendo un effetto vincolante limitato al risultato da raggiungere e lasciando invece agli organi nazionali il potere di determinare le forme ed i mezzi atti ad ottenere tale risultato. A differenza del regolamento comunitario (v. regolamenti comunitari), dunque, la direttiva è indirizzata a destinatari determinati (Stati membri), non è obbligatoria in tutti gli elementi (ma solo nello scopo) e, infine, ha una efficacia giuridica negli ordinamenti degli Stati membri mediata da provvedimenti interni di attuazione. Pertanto, la direttiva comunitaria si impone solo agli Stati e solo in relazione al raggiungimento dello scopo in essa indicato, nessun obbligo derivando dalla sua emanazione a carico dei soggetti di diritto interno interessati dal provvedimento; questi ultimi possono infatti essere toccati solo da una disciplina completa in ogni suo elemento che ne specifichi i comportamenti più chiaramente di quanto possa avvenire con un semplice riferimento ad un risultato normativo da raggiungere, e quindi solo dai mezzi normativi che lo Stato destinatario della direttiva ritiene, nell’esercizio della sua competenza, di porre in essere. La libertà così lasciata ai destinatari di scegliere la forma e i mezzi con i quali dare attuazione alla direttiva comunitaria non significa tuttavia che in tale scelta gli Stati membri non debbano rispettare certi limiti derivanti dal complesso della normativa comunitaria e soprattutto l’obbligo generale sancito dall’art. 5 Trattato Cee: essi sono perciò obbligati ad adottare, tenuto conto del loro sistema interno, le forme ed i mezzi che più appaiono idonei ad assicurare l’attuazione della direttiva, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dal trattato e nell’ambito delle statuizioni di carattere generale di questo. Quanto ai requisiti formali delle direttive, esse devono essere motivate e devono fare riferimento alle proposte o ai pareri obbligatori previsti dal Trattato. Quanto invece alla elaborazione delle direttive, essa non si discosta eccessivamente da quella dei regolamenti. A differenza dei regolamenti, le direttive, dato il loro carattere individuale, sono notificate al destinatario (art. 191, 2o comma Trattato Cee). Esse acquistano efficacia a partire non dalla pubblicazione ma dalla data della notificazione o dalla data successiva in esse indicata. Dalla data della notificazione decorrono anche i termini per la loro eventuale impugnazione da parte degli interessati (art. 173 Trattato Cee). Di regola, inoltre, le direttive fissano un termine agli Stati membri per adottare le misure interne di esecuzione, che ha, salvo diversa indicazione nella direttiva, carattere vincolante per gli Stati destinatari, di modo che la sua inosservanza comporta una violazione del trattato ai sensi dell’art. 169. L’affermazione in base alla quale la direttiva comunitaria non è , in linea di principio e nel quadro del sistema degli atti comunitari, direttamente applicabile negli ordinamenti interni degli Stati membri, ma vi esplica soltanto una efficacia mediata, richiede qualche approfondimento e precisazione. Essa non va quindi intesa rigidamente, nel senso che la direttiva non sia mai idonea a produrre alcun effetto nell’ambito degli ordinamenti degli Stati membri, indipendentemente da misure statali di esecuzione. Sono, infatti, state individuate tre categorie di direttive direttamente efficaci: in primo luogo, le condizioni per la efficacia diretta sono soddisfatte quando la direttiva comunitaria non prevede a carico del destinatario obblighi di fare, ma gli imponga soltanto di tenere un comportamento di carattere negativo. Ev evidente che in questo caso il risultato proprio della direttiva comunitaria non implica l’adozione di alcuna misura di esecuzione da parte dello Stato membro interessato. Di efficacia immediata delle direttive si parla inoltre a proposito delle direttive particolareggiate, quelle cioè che contengono una disciplina talmente minuziosa di una certa materia da escludere in sostanza qualsiasi discrezionalità degli Stati destinatari in ordine alla loro attuazione ed a proposito di quelle direttive che si limitano a ribadire degli obblighi già fissati nel Trattato od in atti di diritto derivato.
Direttario | | | Direttori generali |