Istituzioni tradizionali dell’ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie di esistenza plurimillenaria. Organizzate su base territoriale, secondo la legge e tradizione ebraiche provvedono, ciascuno nell’ambito della propria circoscrizione, al soddisfacimento delle esigenze religiose, associative, sociali e culturali degli ebrei, curando l’esercizio del culto, l’istruzione e l’educazione religiosa, promuovendo la cultura ebraica, tutelando gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale e contribuendo all’assistenza dei propri appartenenti (art. 1 Statuto e art. 18 l. n. 101 del 1989). Ogni Comunità può avere un regolamento interno, nel rispetto dello Statuto (v. Unione delle comunità ebraiche italiane) dell’ebraismo italiano (art. 3 Statuto). Appartengono ad una Comunità gli ebrei che, risiedono nella circoscrizione stessa, a questa si iscrivono con esplicita dichiarazione o per atti concludenti; mentre si cessa di far parte di essa o per iscrizione ad altra Comunità conseguente a trasferimento o per passaggio ad altra religione o per rinuncia formale all’iscrizione medesima. Gli iscritti hanno diritto di avvalersi delle istituzioni, delle prestazioni, dei beni e dei servizi della Comunità e dell’Unione delle Comunità (art. 2 Statuto). Secondo la tradizione ebraica ciascun iscritto è obbligato a versare un contributo annuale, in ragione della propria capacità contributiva, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali della Comunità di appartenenza (art. 34 Statuto). Organi della Comunità sono: l’assemblea degli iscritti, la consulta comunitaria ove costituita, il consiglio, la giunta, il presidente, i revisori dei conti, il rabbino capo (artt. 5 – 30 Statuto). Le comunità, attualmente 21, sono enti confessionali e come tali riconosciute dallo Stato ed iscritte nel registro delle persone giuridiche per poter legittimamente concludere negozi giuridici (art. 24 l. n. 101 del 1989), e sono, agli effetti tributari, equiparate agli enti con fini di beneficenza o di istruzione (art. 27 l. cit.). Lo Stato garantisce che l’attività di religione e di culto e la gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione delle Comunità si svolgano senza ingerenze da parte statale, delle regioni e degli altri enti territoriali (art. 25 l. cit.). A motivo delle finalità di assistenza e previdenza a favore dei propri iscritti perseguite dalle Comunità , i contributi annui alle medesime, in relazione al periodo di imposta in cui sono stati versati, sono deducibili dall’imponibile Irpef dei contribuenti, fino alla concorrenza del dieci per cento del reddito, per un importo complessivo non superiore a lire 7.500.000 (art. 30 l. cit.).
Unione delle comunità ebraiche italiane: è l’ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato italiano e per le materie di interesse generale dell’ebraismo. Cura e tutela gli interessi religiosi, culturali e sociali degli ebrei in Italia, provvede alla conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, vigila sull’attività delle Comunità e la coordina e la integra, promuove rapporti e contatti con le collettività e gli enti ebraici di altri paesi e con le organizzazioni a carattere internazionale. Essa ha sede in Roma (art. 37 Statuto e art. 19 l. n. 101/1989). L’Unione, per poter provvedere al raggiungimento dei fini istituzionali ed allo svolgimento delle proprie attività , riscuote dalle Comunità un contributo di natura obbligatoria, le cui aliquote sono determinate dal congresso in ragione delle esigenze di bilancio dell’Unità stessa e secondo criteri che tengono conto sia dei redditi patrimoniali delle singole Comunità , sia della totalità dei redditi imponibili degli appartenenti alle Comunità medesime (art. 38 Statuto). Organi dell’Unione sono: il congresso dei delegati delle Comunità, il consiglio, la giunta, il presidente, l’assemblea e la consulta rabbiniche, i probiviri, i revisori dei conti (artt. 39 – 55 Statuto). L’attività religiosa e cultuale e la gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell’Unione, ente confessionale civilmente riconosciuto ed iscritto nel registro delle persone giuridiche (art. 24 l. cit.) ed altri effetti tributari equiparato agli enti con fini di beneficenza o di istruzione (art. 27 l. cit.), hanno luogo senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali (art. 25 l. cit.). L’Unione ha approvato, con congresso straordinario costituente (Roma, 6 – 8 dicembre 1987), e modificato, con congresso ordinario (Roma, 9 – 11 dicembre 1990), lo Statuto dell’ebraismo italiano, espressione dell’autonomia di organizzazione confessionale riconosciuta e garantita dalla Costituzione repubblicana (cfr. art. 8, comma 2o). L’Unione e lo Stato il 27 febbraio 1987 hanno stipulato, per la regolamentazione dei loro rapporti, un’intesa (cfr. art. 8, comma 3o; Cost.) approvata dalla l. 8 marzo 1989, n. 101, che con la sua entrata in vigore ha abrogato il r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731, e il r.d. 19 novembre 1931, n. 1561, sulle Comunità israelitiche e sull’Unione delle medesime, ed ogni altra norma in contrasto con la legge stessa, e ha reso inefficaci nei confronti della confessione ebraica, nonche´ dei suoi enti, istituzioni e membri, la l. 24 giugno 1929, n. 1159, e il r.d. 28 febbraio 1930, n. 289, sui culti ammessi nello Stato.
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