Sono titoli del debito pubblico a medio/lungo termine emessi dal Tesoro al fine di finanziare il debito pubblico allungandone nel contempo la scadenza media. Possono essere al portatore (emessi dalla Tesoreria centrale o dalle sezioni di tesoreria) o all’ordine (emessi dalla Direzione generale del tesoro), con rendimento a tasso variabile. Il Ministro del tesoro, facoltizzato dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario di riferimento, fissa con decreto l’emissione dei certificati di credito del tesoro (CCT) che di norma avviene nei primi giorni di ogni mese. All’assegnazione concorrono: l’Ufficio italiano dei cambi, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, gli enti con finalità di previdenza e assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti, le imprese di assicurazione, le società finanziarie iscritte all’albo, gli agenti di cambio e le società di intermediazione mobiliare. Il collocamento avviene mediante asta marginale con un taglio minimo di 5 milioni. Il prezzo di emissione è correlato alla scadenza del titolo. I certificati di credito del tesoro (CCT) sono ammessi alla quotazione in borsa e vengono trattati al mercato telematico. I certificati di credito del tesoro (CCT) all’ordine possono essere trasferiti mediante girata che deve essere datata e sottoscritta. Il rimborso viene eseguito dalla Tesoreria che ha ricevuto il pagamento o da quella indicata dall’acquirente all’atto dell’acquisto. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione si può ottenere il rimborso attraverso normale procedura di ammortamento prevista per i titoli di credito. La l. n. 313 del 1993 prevede invece che i titoli al portatore siano a rischio e pericolo di chi li possiede e che non sia possibile ottenere duplicati o altri documenti equivalenti a quelli smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia, la stessa legge prevede che chi abbia denunciato al Ministero del tesoro, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione prima della data di rimborsabilità , può , anche prima del termine di prescrizione e a condizione che venga presentata garanzia fideiussoria a favore dell’amministrazione, chiederne il pagamento, con istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia. Il periodo di prescrizione è di 5 anni. Attualmente sono disponibili sul mercato varie tipologie di certificati di credito del tesoro (CCT): indicizzati al rendimento dei Bot, in euroscudi, ad indicizzazione reale, a tasso variabile convertibili a tasso fisso, a sconto, con opzione. (Mestichella).
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