Ev la dichiarazione unilaterale di volontà espressa dal socio di società di capitali (v.), società cooperativa (v.), e mutua assicuratrice (v.) in assemblea (v. assemblea; deliberazione di società ) sugli oggetti posti in deliberazione. Esso è un atto unilaterale (v. atti unilaterali) tra vivi avente contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.), e quindi la relativa disciplina, in quanto compatibile, è applicabile al voto. Il voto è dato in un contesto caratterizzato: a) dalla contestuale presenza degli aventi diritto; b) dalla contestualità delle espressioni di voto; c) dalla stesura di processo verbale attestante il risultato della votazione (nelle associazioni e nelle società cooperative è però consentito che lo statuto ammetta il voto per corrispondenza). La pluralità dei voti espressa in tale contesto consente la formazione della deliberazione (v. metodo, voto assembleare). Il sistema di votazione, se non è predeterminato dallo statuto (v.), viene stabilito dall’assemblea o, con la tacita adesione di questa, dal presidente dell’assemblea: si può votare per alzata di mano, per acclamazione, per schede. La maggioranza della dottrina ritiene lecito lo scrutinio segreto. V. anche rappresentanza, voto dei soci nell’assemblea; referendum.
abuso del diritto di voto: v. abuso, voto del diritto di voto.
azioni di risparmio senza diritto di voto: v. azioni di risparmio.
voto dei creditori nel concordato fallimentare: v. concordato, voto fallimentare.
voto dei creditori nel concordato preventivo: v. concordato, voto preventivo.
voto dei creditori nell’amministrazione controllata: v. amministrazione controllata.
difetto di legittimazione primaria al diritto di voto: categoria di origine giurisprudenziale che identifica l’espressione del voto da parte di chi manchi del potere di concorrere alla formazione della deliberazione (v. deliberazione di società ). Sono le ipotesi di voto voto del non socio o di un socio apparente: la deliberazione assunta con il voto determinante di tali soggetti è considerata inesistente dalla giurisprudenza.
difetto di legittimazione secondaria al diritto di voto: categoria di origine giurisprudenziale che identifica l’espressione del voto nella quale sussiste un vizio concernente l’esercizio del diritto di cui il soggetto è investito e che ha il potere di esercitare (v. deliberazione di società ). Sono le ipotesi: a) di socio che partecipi a deliberazioni in cui ha un interesse in conflitto con quello della società (art. 2373 c.c.); b) di socio incapace, naturale o legale (art. 1425 c.c.); c) del socio incorso in errore o vittima di dolo o violenza (art. 1427 c.c.). La deliberazione assunta con il voto determinante di tali soggetti è considerata annullabile dalla giurisprudenza.
voto di fiducia: v. fiducia, voto di voto.
diritto di voto: v. voto.
voto divergente: è il fatto dell’azionista (v.), titolare di più azioni di società (v.) che vota con alcune delle sue azioni in un modo e con altre si astiene, o vota in modo opposto. Si discute, in dottrina, se sia lecito un simile comportamento, soprattutto con riguardo alle azioni intestate ad una società fiduciaria (v. società , voto fiduciaria) che abbia ricevuto istruzioni diverse per il voto dai vari fiducianti. La prevalente dottrina propende per l’ammissibilità del voto voto purche´ nel contegno dell’azionista che utilizza le proprie azioni per votare in modo divergente non si possa, in concreto, ravvisare un abuso del diritto di voto (v. abuso, voto del diritto di voto) o, più in generale, un abuso dei suoi diritti sociali.
voto in assemblea: il voto voto è la dichiarazione unilaterale di volontà espressa dal socio in assemblea sugli oggetti posti in deliberazione. Esso è atto unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale, per cui sono ad esso applicabili le norme sui contratti. Esso può essere espresso dal socio stesso o da un suo rappresentante (v.). Hanno diritto di intervenire all’assemblea e di esercitare il diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea e quelli che nello stesso termine hanno depositato le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell’avviso di convocazione (art. 2370 c.c.). Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio che versi in conflitto di interessi (v.) con la società (art. 2373 c.c.).
natura giuridica del voto: v. deliberazione, struttura della voto.
voto nell’assemblea dell’associazione: v. associazione, voto nell’voto.
nell’assemblea di s.p.a.: v. assemblea.
voto nella società cooperativa: v. società cooperativa, voto nella voto.
voto per corrispondenza: v. referendum.
voto per corrispondenza nella società cooperativa: v. società cooperativa, voto nella voto.
sindacato azionario di voto: v. sindacato azionario, voto di voto.
Vorstand | | | Voyage charter |