Enciclopedia giuridica

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Riconoscimento internazionale

Atto politico, e non giuridico, con il quale uno Stato rivela l’intenzione di intrattenere normali relazioni diplomatiche con un altro Stato. Il riconoscimento internazionale non ha alcun effetto ne´ dichiarativo ne´ costitutivo della personalità internazionale, in quanto un’organizzazione di governo che eserciti effettivamente ed indipendentemente il proprio potere su di una comunità territoriale diviene soggetto della Comunità internazionale ipso facto.

riconoscimento internazionale collettivo: tipo di riconoscimento internazionale prestato generalmente mediante un trattato. La clausola del trattato, in questo caso, non ha naturalmente natura di accordo, ma equivale ad una somma di atti unilaterali di riconoscimento internazionale. Si sono avuti riconoscimenti collettivi, ad esempio, nel caso della Grecia, (Trattato di Londra del 1830) o dell’Albania (Conferenza di Londra del 1913). Spesso il riconoscimento internazionale parallelo da parte di più Stati è frutto di consultazioni (così, il riconoscimento internazionale della Polonia nel 1945 fu il risultato delle Conferenze di Yalta e Potsdam).

riconoscimento internazionale condizionato: allorquando l’efficacia è subordinata alla presenza di determinate condizioni e requisiti si parla di riconoscimento internazionale riconoscimento internazionale. Così, ad esempio, il Trattato di Berlino del 13 luglio 1878 poneva varie condizioni inerenti al regime costituzionale degli Stati riconosciuti soprattutto per ciò che concerneva le garanzie delle libertà civili. Altro esempio di riconoscimento internazionale riconoscimento internazionale si è avuto con la nota sulla Dichiarazione emanata dai Ministri degli affari esteri degli Stati membri delle Comunità europee del 16 dicembre 1991, nella quale si affermava la disponibilità a riconoscere i nuovi Stati che andavano formandosi nell’Europa Orientale e nell’ex Urss, purche´ questi garantissero il rispetto di determinati principi (osservanza della Carta delle Nazioni Unite, dell’Atto finale della Csce, rispetto dei diritti umani e del principio di inviolabilità delle frontiere ecc.).

riconoscimento internazionale de facto e de jure: il riconoscimento internazionale de jure è definitivo, incondizionato ed irrevocabile e dimostra la piena disponibilità di uno Stato di instaurare rapporti di stretta collaborazione con lo Stato riconosciuto senza alcuna riserva. Il riconoscimento internazionale de facto è provvisorio e revocabile e riguarda in genere uno Stato od un Governo sulla cui legittimità si abbiano riserve e con il quale non si intendano instaurare rapporti di stretta collaborazione.

riconoscimento internazionale degli insorti e dei movimenti di liberazione nazionale: gli insorti, in quanto tali, non sono soggetti di diritto internazionale, ma solo dei sudditi ribelli nei confronti dei quali il Governo legittimo può prendere i provvedimenti che considera più opportuni. Se essi, però , riescono a costituire, già durante la guerra civile, un’organizzazione di governo che controlla effettivamente parte del territorio, si è allora di fronte ad una forma embrionale di Stato, alla quale non può negarsi la personalità. La dottrina tradizionale tendeva a limitare la soggettività del Governo insurrezionale sia nel senso di subordinarla al riconoscimento internazionale da parte di Stati terzi, sia nel senso di circoscriverla alle norme del diritto internazionale. Tale limitazione, però , non ha senso, considerando che, con il controllo effettivo del territorio, vi sono tutti i requisiti richiesti per l’acquisizione della personalità da parte delle organizzazioni insurrezionali.

riconoscimento internazionale espresso e implicito: è espresso, se effettuato in modo palese, tramite apposita dichiarazione da parte di uno Stato e conseguente intrattenimento di regolari relazioni diplomatiche. Ev implicito se costituito da fatti concludenti, come la stipulazione di trattati o anche la instaurazione di normali relazioni diplomatiche, seppure in assenza di un apposito atto di riconoscimento internazionale.


Riconoscimento e disconoscimento      |      Riconoscimento reciproco


 
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