riconoscimento e disconoscimento della scrittura privata: riguardano entrambi solo le scritture private che vengono prodotte in giudizio. Il riconoscimento tacito si ha in due casi: se la parte alla quale la scrittura è attribuita, o contro la quale è prodotta è contumace, a meno che essa non si costituisca, e nella prima udienza, o nel termine assegnatole dall’istruttore, disconosca le scritture prodotte in giudizio; ovvero se la parte comparsa non la disconosce espressamente, o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza, o nella prima risposta successiva alla produzione. Il disconoscimento consiste nel negare formalmente la propria scrittura, o la propria sottoscrizione, su una scrittura privata prodotta in giudizio. Gli eredi, o gli aventi causa, possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore. Quanto agli effetti della scrittura privata riconosciuta, l’art. 2702 c.c. dispone che essa fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritta. (G.R. Stufler).
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