A differenza dell’espropriazione (v. espropriazione per pubblica utilità ), che sottrae definitivamente la cosa la proprietario, privandolo della proprietà, la requisizione (art. 835 c.c.) sottrae temporaneamente il godimento della cosa, mobile e immobile, che resta in proprietà del privato. Ad essa i pubblici poteri possono fare ricorso per gravi ed urgenti necessità pubbliche, siano esse militari (ad esempio, la requisizione di autovetture in caso di guerra) oppure civili (ad esempio, la requisizione di alberghi per dare alloggio alla gente rimasta senza tetto a seguito di calamità naturali). Il secondo comma dell’art. 835 c.c. rinvia alle leggi speciali: fra queste vengono in considerazione l’art. 71 della l. n. 2359 del 1865 e l’art. 7 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (cui è superfluo aggiungere le ulteriori disposizioni emanate in tempo di guerra). Il relativo potere è attribuito al prefetto e, per comune interpretazione, nessun’altra pubblica autorità può esercitarlo. Vale il principio costituzionale secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale, oltre che personale, può essere imposta se non per legge (art. 23 Cost.). Il primo comma dell’art. 835 c.c. si limita a precisare che anche per la requisizione è dovuta al proprietario una giusta indennità , per la cui determinazione valgono criteri analoghi a quelli operanti per l’indennità di espropriazione: dovrà essere un adeguato ristoro, anche se non dovrà corrispondere al corrispettivo di mercato della locazione del bene. Nell’esperienza del nostro tempo il ricorso alla requisizione appare più raro: anche nel caso di pubbliche calamità la requisizione è intesa come un provvedimento al quale fare ricorso solo se è impossibile procurarsi diversamente la materiale disponibilità del bene (per l’assenza del proprietario, per il suo irriducibile rifiuto di concedere l’uso ecc.). requisizione di alloggi sfitti o di fabbriche chiuse, talvolta sollecitate, non risultano essere state attuate.
requisizione di guerra: provvedimento ablatorio reale necessitato, volto a far acquisire alla P.A. beni mobili privati (v. requisizione in proprietà ) o immobili (v. requisizione in uso). Con il presupposto di necessità e di urgenza, quella di guerra è la forma originaria di requisizione, per fronteggiare impellenti esigenze che sorgono in periodi bellici o, comunque, esigenze di carattere militare. Fra le requisizioni di guerra, quelle di servizi (l. n. 1741 del 1940) sono provvedimenti ablatori obbligatori che si riferiscono a prestazioni d’opera di soggetti in cambio di un indennizzo. (M.C. Covelli).
requisizione di urgenza: provvedimento ablatorio reale necessitato con il quale si suole indicare la requisizione c.d. civile in contrapposto a quella di guerra (v. requisizione di guerra). Per ragioni di necessità e di urgenza (per far fronte ad episodi di necessità pubblica di particolare rilievo), la P.A. può adottare provvedimenti di requisizione di beni mobili privati (v. requisizione in proprietà ) o immobili (v. requisizione in uso) in cambio di un indennizzo. Ai sensi dell’art. 7 l. n. 2248 del 1865, all. E, il provvedimento di requisizione può essere adottato da tutte le autorità a ciò autorizzate dalla legge (es. sindaco, prefetto, ecc.). (M.C. Covelli).
requisizione in proprietà: provvedimento ablatorio reale necessitato con cui l’autorità trasferisce a se´ coattivamente la proprietà privata di un bene. L’acquisto è a titolo derivativo. La requisizione requisizione ha ad oggetto beni mobili (specie mezzi di trasporto) e si realizza con una procedura abbreviata ad iniziativa d’ufficio, cui segue l’esame dei presupposti, l’accertamento dello stato di necessità e il controllo dei beni da requisire. Il provvedimento di requisizione è scritto, motivato ed esecutorio. All’indennizzo che viene liquidato vanno sommati gli interessi corrispettivi maturati dalla consegna del bene fino al pagamento dell’indennizzo stesso. (M.C. Covelli).
requisizione in uso: provvedimento ablatorio reale necessitato, con cui la P.A. sottrae al privato l’uso di un bene di sua proprietà in cambio di una somma a titolo di indennizzo. Ha ad oggetto beni immobili o mobili inconsumabili che la P.A. utilizza per un periodo di tempo determinato, non superiore a sei mesi. Decorso tale periodo, se l’autorità non restituisce il bene, la requisizione diviene in proprietà (v. requisizione in proprietà ) e la P.A. sarà tenuta ad integrare l’indennizzo già versato. (M.C. Covelli).
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