Enciclopedia giuridica

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Pubblico registro automobilistico (PRA)

Sono soggetti all’iscrizione nel pubblico registro automobilistico (PRA) gli autoveicoli i motoveicoli e i rimorchi per i quali è stata rilasciata dall’Ispettorato della motorizzazione civile la relativa carta di circolazione (art. 58, comma 8o, d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393). Sono esclusi dall’iscrizione nel pubblico registro automobilistico (PRA) gli autoveicoli appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri ed al personale delle Legazioni accreditate presso lo Stato italiano e presso la Santa Sede; gli autoveicoli appartenenti ai consoli, ai vice consoli e agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano; gli autoveicoli in uso permanente dei corpi armati dello Stato; gli autoveicoli appartenenti alla Croce rossa italiana ed al Sovrano militare Ordine di Malta (art. 26 r.d. 29 luglio 1927, n. 1814). I beni mobili soggetti all’iscrizione nel pubblico registro automobilistico (PRA), acquistano la qualità di beni mobili registrati (v. beni, pubblico registro automobilistico (PRA) mobili registrati) al momento dell’iscrizione stessa. Il pubblico registro automobilistico (PRA) è tenuto, in ogni provincia, dall’ufficio provinciale dell’A.C.I. sulla base di un’apposita convenzione con lo Stato. Il pubblico registro automobilistico (PRA) ha la funzione di pubblicità dichiarativa (v. pubblicità , pubblico registro automobilistico (PRA) dichiarativa) relativamente alla circolazione (giuridica) degli autoveicoli soggetti a tale onere pubblicitario. La materia è disciplinata dal r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436 (disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico (PRA) presso le sedi dell’Automobile Club d’Italia), dal relativo regolamento approvato con r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, e dagli artt. 2683 – 2695 c.c.. Se il titolo del trasferimento è costituito da una vendita avvenuta verbalmente, l’atto scritto è supplito, ai fini dell’annotazione nel pubblico registro automobilistico (PRA), da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata, stesa su carta da bollo (art. 13, comma 5o, r.d. n. 814 del 1927). Relativamente al trasferimento mortis causa degli autoveicoli ai sensi dell’art. 9 del d.leg.lgt. 18 giugno 1945, n. 399, occorre produrre al pubblico registro automobilistico (PRA) un atto di notorietà , ricevuto da un notaio, che attesta il trasferimento. Il r.d.l. n. 436 del 1927 prevede anche l’iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) di un privilegio legale a favore del venditore di autoveicoli per il prezzo o per quella parte del prezzo che sia stato pattuito e che non sia stato corrisposto all’atto della vendita e per i relativi accessori, specificati nel contratto, nonche´ a favore di chi abbia, nell’interesse del compratore, corrisposto la totalità o parte del prezzo dell’autoveicolo (art. 2, commi 1o e 2o, r.d.l. n. 436 del 1927). L’autoveicolo può inoltre formare oggetto di privilegio convenzionale, concesso dal debitore a qualsiasi creditore (art. 2, comma 3o, r.d.l. n. 436 del 1927). Il titolo che dà luogo a tali privilegi deve risultare da atto scritto debitamente registrato a tenore della legge di registro (art. 2, comma 4o, r.d.l. n. 436 del 1927). Il privilegio ha durata non superiore a cinque anni e può , con il consenso delle parti, essere rinnovato prima della scadenza, per un quinquennio, con effetto dall’originaria data di iscrizione. Il privilegio, debitamente iscritto secondo le norme del r.d.l. n. 436 del 1927, segue l’autoveicolo presso ciascun proprietario e possessore successivo, fino alla estinzione del credito che garantisce. L’iscrizione del privilegio non può essere chiesta trascorso un anno dalla data dell’atto che vi ha dato luogo (art. 2, commi 5o, 6o e 7o, r.d.l. n. 436 del 1927). Tanto il privilegio legale, quanto il privilegio convenzionale cui si riferisce la predetta normativa, sono considerati ipoteche, ai sensi dell’art. 2819, comma 3o, c.c.


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