pubblico ministero nel processo civile: organo della magistratura cosiddetta requirente che nel processo civile assume una posizione sui generis, in quanto non amministra la giustizia, ma tutela dei diritti indisponibili, pur mantenendo integro il principio dell’impulso di parte. Ha la funzione di portare nel processo, come parte, gli interessi dell’ordinamento. Si distingue tra pubblico ministero agente, se esercita un potere autonomo di azione (v.) nei casi tassativamente stabiliti dalla legge; interveniente necessario, se debba intervenire, a pena di nullità nei casi previsti dall’art. 70 c.p.c.; interveniente facoltativo in ogni causa dove ravvisi un pubblico interesse. Poteri: il pubblico ministero agente è equiparato alle parti (v.) egli, inoltre, può anche formulare domande autonome, proseguire il processo contro la volontà delle parti e proporre impugnazioni nell’inerzia di queste.; il pubblico ministero interveniente è invece limitato dalle domande proposte dalle parti, in via eccezionale, può proporre impugnazione contro le sentenze relative a cause matrimoniali salvo che quelle di separazione personale dei coniugi. Inoltre, è titolare del potere di proporre la revocazione (v.) ex art. 397 c.p.c..
pubblico ministero nel processo penale: organo al quale è affidato l’esercizio dell’azione penale (v.) (art. 50 c.p.p.) e il compito di prendere le notizie di reato (v. notizia di reato) (art. 330 c.p.p.). Dirige le indagini preliminari (v.) al fine di raccogliere le informazioni e le conoscenze utili al fine dell’esercizio dall’azione penale; deve svolgere anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona indagata. Nella fase processuale o dibattimentale rappresenta l’accusa (v. processo). Il pubblico ministero è magistrato addetto alla procura della Repubblica (v.). Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate nelle indagini preliminari e nel giudizio di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura circondariale; nei giudizi di impugnazione (v. impugnazione, pubblico ministero penale) dai magistrati della procura generale presso la Corte di appello o presso la Corte di Cassazione. .
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