Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Opere dell’ingegno

Sono le opere di carattere creativo appartenenti alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura ecc., quale che ne sia il modo o la forma di espressione. Caratteristica delle opere dell’ingegno è la ricerca del nuovo nelle varie scienze o arti, ricerca disinteressata, perche´ non immediatamente concepita in funzione di una sua immediata applicazione pratica. L’opera dell’ingegno è tale qualunque sia il grado di creatività intellettuale che la caratterizza e qualunque sia il giudizio critico su di essa: si richiede solo che essa costituisca una ricerca del nuovo, indipendente da possibili applicazioni industriali della stessa. Non costituiscono opere dell’ingegno le opere di carattere decorativo nelle quali è assente ogni ricerca espressiva, come nella produzione artistica dell’artigianato (v.) che è esecuzione ripetitiva di consolidati modelli estetici; non sono opere dell’ingegno neppure i modelli o disegni ornamentali applicati alla produzione industriale (v. design), nei quali è presente una ricerca del nuovo, ma questa non è scindibile dall’oggetto che ne costituisce l’immediata applicazione pratica. Le opere dell’ingegno costituiscono beni immateriali (v. beni, opere dell’ingegno immateriali ed attribuiscono al loro titolare il diritto morale d’autore (v. diritto, opere dell’ingegno morale d’autore) e il diritto patrimoniale d’autore (v. diritto, opere dell’ingegno patrimoniale d’autore).

opere dell’ingegno cinematografiche: v. opere dell’ingegno comuni; opera cinematografica, titolo dell’opere dell’ingegno.

opere dell’ingegno collettive: sono le opere dell’ingegno consistenti nella scelta e nel coordinamento di opere di diversi autori, aventi ciascuna il carattere di creazione autonoma. Tipiche opere dell’ingegno opere dell’ingegno sono le riviste, i giornali, le enciclopedie. L’opera dell’ingegno collettiva è un bene immateriale (v.) a se´ , protetto in quanto tale, ulteriormente alla protezione delle singole opere di cui si compone (art. 3 l. 1941, n. 633), e ne è considerato l’autore chi organizza e dirige la creazione dell’opera dell’ingegno collettiva (art. 7 l. cit.). Nelle opere dell’ingegno opere dell’ingegno il diritto patrimoniale d’autore (v. diritto, opere dell’ingegno patrimoniale d’autore) spetta all’editore, salvo che altri curi l’organizzazione e la direzione dell’opera dell’ingegno collettiva, nel qual caso il diritto patrimoniale d’autore spetta a quest’ultimo. I singoli collaboratori hanno facoltà , salvo patto contrario, di utilizzare la propria opera separatamente (art. 38, comma 2o, l. cit.), purche´ non sfruttino il titolo o le rubriche proprie dell’opera collettiva. Gli articoli apparsi sui giornali, riviste o altri periodici possono essere ripubblicati dall’autore, salvo patto contrario, su altri giornali o riviste (art. 42, comma 2o, l. cit.); essendo qui esclusa la contemporaneità della pubblicazione, non c’è lesione, di norma, del diritto spettante all’autore dell’opera collettiva. Per quanto riguarda opere diverse dai periodici, l’autore del singolo contributo che pubblichi lo stesso separatamente in estratti o in un volume, deve indicare l’opera dalla quale è tratto e la data della pubblicazione (art. 42, comma 1o, l. cit.). Ma si deve trattare di un volume di un medesimo autore: la norma non vale a consentire all’autore di autorizzare la ripubblicazione del proprio contributo in un’antologia, salvo il preventivo consenso dell’autore dell’opera dell’ingegno.

opere dell’ingegno comuni: sono le opere dell’ingegno create con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone. In tal caso, il diritto patrimoniale d’autore (v. diritto, opere dell’ingegno patrimoniale d’autore) appartiene ai coautori in comunione tra loro, mentre il diritto morale d’autore (v. diritto, opere dell’ingegno morale d’autore) spetta individualmente a ciascuno di essi; pertanto, l’opera non può essere modificata senza l’accordo di tutti i coautori (art. 10 l. n. 633 del 1941). La durata del diritto patrimoniale si determina sulla base della vita del coautore che muore per ultimo (art. 29 l. cit.). Come opere comuni a più autori sono considerate le opere cinematografiche: sono loro coautori il soggettista, lo sceneggiatore, l’autore della colonna sonora ed il regista (art. 44 l. cit.); il diritto patrimoniale d’autore è attribuito al produttore (art. 45 l. cit.), cui spetta anche il diritto di apportare le modifiche necessarie per il suo adattamento cinematografico (art. 47 l. cit.).

esecutori di opere dell’ingegno: sono coloro che eseguono opere dell’ingegno, come cantanti e musicisti. Essi hanno un diritto morale d’autore (v. diritto, opere dell’ingegno morale d’autore), consistente nel diritto di opporsi alla diffusione o alla riproduzione della loro esecuzione, quando possa essere di pregiudizio alla propria riputazione (art. 2579, comma 2o, c.c.). Essi hanno anche un diritto patrimoniale d’autore (v. diritto, opere dell’ingegno patrimoniale d’autore), consistente nel diritto di ottenere un equo compenso da chiunque, senza il loro consenso, diffonda o riproduca la loro esecuzione.

interpreti di opere dell’ingegno: sono coloro che interpretano opere dell’ingegno, come gli attori. Per i diritti degli interpreti delle opere dell’ingegno v. esecutori di opere dell’ingegno.

possesso e opere dell’ingegno: v. possesso, oggetto del opere dell’ingegno.

titolo delle opere dell’ingegno: è quella parte dell’opera di carattere creativo protetta dalla legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941, n. 663), che assume funzione identificante dell’opera stessa, tant’è che il opere dell’ingegno opere dell’ingegno, pur non essendo previsto tra i segni commerciali (art. 2563 – 2569 c.c.) è considerato alla stregua di un vero e proprio segno distintivo di un prodotto, che nel caso è un’opera intellettuale. Anzitutto il opere dell’ingegno opere dell’ingegno non è tutelato come bene autonomo in se´: esso non è cioè suscettibile di protezione se l’opere dell’ingegno non è compiuta o non è ancora in circolazione; ciò anche perche´ in tal caso manca il presupposto principale per un reale pericolo di confusione con un’altra opere dell’ingegno avente titolo simile o identico. Inoltre il opere dell’ingegno opere dell’ingegno deve pur sempre costituire un qualcosa di originale al fine di raggiungere carattere ed efficacia individuante: tale originalità , secondo la giurisprudenza, deve essere tuttavia valutata non in assoluto ma sempre con un criterio di relatività , nel senso che essa può essere anche conseguita persino con l’introduzione di parole comuni nel opere dell’ingegno opere dell’ingegno, perche´ la loro combinazione risulti ugualmente idonea, anche con l’ausilio di altri fattori quali ad es. un particolare effetto grafico, ad attribuire efficacia individuante il titolo stesso in un settore omogeneo di opere dell’ingegno. Il opere dell’ingegno opere dell’ingegno deve poi avere carattere di novità rispetto ad un’opere dell’ingegno dello stesso genere, con la quale quindi si possa creare confusione: l’art. 100 l. dir. autore, infatti, vieta la riproduzione del opere dell’ingegno opere dell’ingegno senza il consenso dell’autore dell’opera alla quale il titolo sia stato dato anteriormente; la stessa norma però esclude il divieto nel caso in cui uguale titolo sia dato ad opere che siano di specie così diverse da risultare esclusa ogni possibilità di confusione. Per il giudizio di confondibilità , al fine di stabilire l’estensione o meno del divieto di riproduzione del titolo (sempreche´ ovviamente non vi siano già elementi caratterizzanti da far escludere pericoli di confusione), non è sufficiente l’esame estrinseco tra due denominazioni simili o anche identiche ma è necessario l’esame intrinseco delle due opere, soprattutto se appartenenti allo stesso genere. Inoltre la somiglianza di due titoli va valutata avendo riguardo non solo alle parole usate ma anche alla loro formulazione sintattica e al significato che esse esprimono sul piano della immediata percezione del pubblico, costituendo una variabile l’apprezzamento di questo sul carattere individuativo del titolo e sul diverso modo di intenderne il significato. La tutelabilità del opere dell’ingegno opere dell’ingegno deriva non solo dall’art. 100 ss. l. dir. autore, ma è conseguibile anche in base alle disposizioni di cui all’art. 2598 c.c., di repressione della concorrenza sleale, ritenute pacificamente integrative di quelle di tutela del diritto d’autore. La protezione, nel caso in cui il opere dell’ingegno opere dell’ingegno sia formato insieme da elementi generici e specifici, si estende all’intera denominazione purche´ le componenti generiche abbiano anch’esse in concreto quel minimo di novità che le renda idonee a differenziare l’opera cui il titolo si riferisce.


Operazioni di borsa      |      Opinamento


 
.