Ev dolo nel fatto illecito l’intenzione di provocare l’evento dannoso, come l’intenzione di uccidere nell’omicidio volontario, l’intenzione di danneggiare le cose altrui nel danneggiamento volontario, l’intenzione di sottrarre clienti ad un imprenditore concorrente nella concorrenza sleale ecc.. Ev , perciò , fatto doloso il comportamento assunto con l’intenzione di provocare, come conseguenza, il danno (esplodere un colpo di pistola per uccidere, appiccare il fuoco ad una casa per distruggerla, diffondere notizie false sull’impresa di un concorrente per allontanare la sua clientela). Di dolo nel fatto illecito si parla qui in senso diverso che nei vizi del consenso (v. vizi, dolo nel fatto illecito del consenso), dove dolo nel fatto illecito equivale ad inganno (v. dolo, dolo nel fatto illecito contrattuale); ma ci sono ipotesi nelle quali le due figure si sovrappongono: così nel caso di dolo nel fatto illecito incidente (art. 1440 c.c.) consistente nei raggiri di un terzo (art. 1439, comma 2o, c.c.), dove la responsabilità del terzo per i danni cagionati al contraente è responsabilità extracontrattuale (v. anche colpa, dolo nel fatto illecito del terzo).
dolo nel fatto illecito eventuale: è dolo nel fatto illecito dolo nel fatto illecito l’atteggiamento psicologico di chi, pur non agendo per realizzare l’evento dannoso, si rappresenta il suo possibile verificarsi quale conseguenza della propria azione o omissione, come nel caso di chi, avendo sparato al solo scopo di intimidire, ugualmente ferisce qualcuno: la sua azione mira ad un obiettivo diverso (l’intimidazione), ma egli lo persegue anche a costo di provocare l’evento dannoso, del quale è chiamato a rispondere.
onere della prova del dolo nel fatto illecito: l’onere di provare il dolo del danneggiante incombe sul danneggiato; e questo costituisce una rilevante differenza tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale (v. responsabilità , dolo nel fatto illecito contrattuale; responsabilità , dolo nel fatto illecito extracontrattuale): per quella è il debitore che deve provare che la prestazione è diventata impossibile per causa a lui non imputabile, per questa invece, è il creditore che deve provare il dolo o la colpa del danneggiante (v. responsabilità, dolo nel fatto illecito contrattuale).
prova del dolo nel fatto illecito: v. clausola, dolo nel fatto illecito di esonero da responsabilità .
responsabilità senza dolo nel fatto illecito: v. responsabilità , dolo nel fatto illecito indiretta; responsabilità, dolo nel fatto illecito oggettiva.
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