Enciclopedia giuridica

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Dolo nel reato

Il dolo nel reato, al pari della colpa (v.) e della preterintenzione (v.), è definito dal codice vigente non in quanto tale, ma come elemento qualificante il delitto. Esso costituisce la forma fondamentale, generale ed originale di colpevolezza (v.) e pertanto incarna la regola: generalmente chi commette un delitto vuole che esso si verifichi. Il dolo nel reato può definirsi come previsione e volontà del fatto materiale tipico, cioè di tutti gli elementi oggettivi della fattispecie del reato. Tale nozione si ricava dall’insieme delle disposizioni che concorrono a determinare gli elementi che debbono essere o che non occorre che siano conosciuti e voluti per aversi punibilità a titolo di dolo nel reato. Perciò si considera incompleta la definizione codicistica per la quale il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria condotta. Il dolo nel reato, come volontà dell’evento tipico, consta di un profilo intellettivo e di un profilo volitivo: il primo è costituito dalla rappresentazione del fatto, intesa come comprensione laica, dell’uomo comune dei singoli elementi del reato; il secondo è costituito dalla volontà . Oggetto della rappresentazione sono gli elementi positivi naturalistici, precedenti e concomitanti alla condotta: i presupposti, gli strumenti, il luogo e il tempo della condotta, l’oggetto materiale, le qualifiche del soggetto passivo. Questi sono dati, la cui esistenza è indipendente dalla condotta dell’agente, perciò essi non possono cadere nel raggio della volontà , ma essere semplicemente oggetto di una attività intellettiva. Oggetto di rappresentazione sono anche gli elementi negativi del fatto, cioè l’assenza di situazioni previste dalla legge come cause giustificative del reato (v. cause, dolo nel reato di giustificazione del reato). Oggetto al contempo di violazione e rappresentazione sono infine, come già detto, la condotta (v.) e l’evento (v.) naturale che di essa è conseguenza. .

dolo nel reato diretto (o intenzionale): si ha quando la volontà ha avuto direttamente di mira l’evento tipico, era diretta alla realizzazione del medesimo, sia esso stato previsto dall’agente come certo o anche soltanto come possibile. .

dolo nel reato eventuale: si ha quando la volontà non si dirige verso l’evento, ma l’agente lo accetta come conseguenza eventuale, accessoria della propria condotta, sicche´ egli, pur non intendendo realizzarlo, o anche sperando che non si verifichi, tuttavia consente al suo verificarsi. L’evento può dirsi accettato quando l’agente si rappresenta almeno la possibilità del verificarsi di esso.

dolo nel reato generico: è tale il dolo nel reato quando la legge richiede la semplice coscienza e volontà del fatto materiale, essendo indifferente per l’esistenza del reato il fine per cui si agisce.

intensità del dolo nel reato: il giudizio di intensità si desume dal grado di partecipazione, di aderenza della coscienza e della volontà al reato. Rispetto alla volontà, fondamentale è la distinzione tra dolo nel reato diretto (v.) e dolo nel reato eventuale (v.), esprimenti una diversa adesione partecipativa al fatto. Rispetto alla coscienza, si considera la durata del contrasto dei motivi, e quindi la durata e complessità del processo di deliberazione. Si distingue a tal proposito il dolo nel reato d’impeto, che si verifica quando la decisione criminosa è improvvisa ed è immediatamente eseguita; il dolo nel reato di proposito, che si ha quando intercorre un consistente distacco temporale tra il sorgere dell’idea criminosa e la sua esecuzione; il dolo nel reato di premeditazione, per cui occorre un consolidamento mediante maturata riflessione e una persistenza tenace ed interrotta, del proposito criminoso, per cui il distacco temporale, oltre che notevolmente ampio, deve essere indice univoco, in rapporto alle circostanze concrete, di tale persistenza dolosa.

dolo nel reato specifico: il dolo nel reato è specifico quando la legge esige, oltre alla coscienza e volontà del fatto materiale, che il soggetto agisca per un fine particolare, che è appunto previsto come elemento soggettivo costitutivo della fattispecie legale, ma che sta oltre il fatto materiale tipico, onde il conseguimento di tale fine non è necessario per la consumazione del reato.


Dolo nel fatto illecito      |      Dolo vizio della volontà


 
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