formazione del consenso matrimoniale: il contenuto del vincolo matrimoniale è in tutto e per tutto determinato dalla legge: le parti non fruiscono di facoltà corrispondente a quella concessa ai contraenti dall’art. 1322, comma 1o, c.c.. Esse si limitano a dichiarare di volere contrarre matrimonio; non possono aggiungere patti, ne´ possono sottoporre l’atto a termine o a condizione. La legge, che nei contratti è solo una fonte di integrazione del contratto, in concorso con la volontà delle parti (art. 1374 c.c.), qui è la sola fonte regolatrice del vincolo. Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l’ufficiale di stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio; e, se ciò nonostante, il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti (art. 108 c.c.). Il che, per chi ragionasse in termini di contratto, sarebbe motivo di scandalo: le condizioni illecite, sospensive o risolutive, e le condizioni sospensive impossibili rendono nullo il contratto (art. 1354 c.c.); qui si hanno per non apposte, non impediscono la valida costituzione del vincolo matrimoniale. Del pari si hanno per non apposti i patti contrari al regime legale del rapporto matrimoniale, come ad esempio il patto con il quale i nubendi abbiano escluso la procreazione o quello con il quale abbiano escluso il dovere di fedeltà . Simili patti rendono nullo il matrimonio canonico (per esclusione di bona matrimonii, quali il bonum prolis o il bonum fidelitatis), che li assume come indici rivelatori della assenza di consenso matrimoniale. Si hanno per non apposti nel matrimonio civile: il matrimonio resta valido; quei patti non vincolano i coniugi. Al c.c. basta un reciproco sì, pronunciato davanti all’ufficiale di stato civile, che non sia viziato da incapacità , violenza, timore, errore. Condizioni o termini (come il sì accompagnato dalla precisazione ma solo per tot anni) o patti di qualsivoglia natura impongono all’ufficiale di stato civile di rifiutarsi di dichiarare gli sposi uniti in matrimonio; ma la violazione di questo obbligo da parte dell’ufficiale di governo non comporta nullità del matrimonio, bensì inefficacia delle condizioni, dei termini, dei patti. Se poi patti in deroga agli effetti legali del matrimonio siano conclusi in separata sede, vale l’art. 160 c.c.: gli sposi non possono derogare ne´ ai diritti ne´ ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio. Tutto ciò si coordina con quanto sopra precisato: la sola volontà delle parti, giuridicamente richiesta, è quella che si esprime nella accettazione del reciproco status di coniuge; a questo status ineriscono diritti e doveri che sono indisponibili per volontà delle parti; e ogni atto di disposizione al riguardo, come quello derivante da termini, condizioni, patti di sorta, è privo di effetti. L’eventuale promessa di matrimonio, sia essa reciproca o unilaterale, non è vincolante (v. matrimonio, promessa di consenso matrimoniale).
vizi del consenso matrimoniale: v. matrimonio, vizi del consenso nel consenso matrimoniale.
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