libertà di stampa: v. libertà , stampa di stampa.
reati commessi con il mezzo della stampa: sotto questa denominazione sono comprese una serie di norme penali che troviamo sia nel c.p., sia nelle cosiddette disposizioni sulla stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47) e sia in altre leggi speciali. Il comune denominatore che lega queste disposizioni, è la relazione con lo stampato. Ma cosa si intende per stampa ? L’art. 1 della l. n. 47 cit. definisce stampa o stampati tutte quelle riproduzioni tipografiche realizzate con mezzi meccanici o fisio stampachimici, destinate alla pubblicazione. Più propriamente la nozione di stampa sta ad indicare una riproduzione in numero indeterminato di copie uguali ottenute con qualsiasi mezzo, destinata ad una cerchia indeterminata di persone. Ev da escludere quindi una destinazione nominativa in quanto non si è in questo caso, secondo la giurisprudenza, in presenza di una pubblicazione. Passiamo ora ad esaminare le fattispecie penali che riguardano la stampa periodica, la stampa non periodica e la stampa clandestina. Nei reati commessi col mezzo della stampa periodica, l’art. 57 del c.p. recita testualmente: salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo. Prima dell’attuale testo normativo, introdotto con la l. 4 marzo 1958, n. 127, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale (n. 3/56), che nel respingere l’eccezione di incostituzionalità del precedente art. 57 auspicava d’altro canto un intervento riformatore del legislatore, era prevista una automatica responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile ogni qualvolta l’autore della pubblicazione commetteva un reato. Era prevista cioè una forma di responsabilità per fatto altrui. Oggi invece la responsabilità penale del direttore o vicedirettore responsabile è per fatto proprio e a titolo di colpa. La norma in questione si applica solamente fuori dei casi di concorso fra il direttore responsabile e l’autore della pubblicazione e fuori dei casi di condotta dolosa da parte del primo. La presenza del suddetto concorso, che esclude fra l’altro l’applicabilità dell’art. 57, presuppone nel direttore una condotta attiva (istigazione o accordo nel pubblicare un documento dal contenuto ad es. diffamatorio nei confronti di tizio) o una condotta omissiva, di impedire cioè reati attraverso la pubblicazione. Obbligo di cui è onerato in forza della sua qualifica. Dei reati commessi con la stampa non periodica ne risponde solo l’autore della pubblicazione. Solo nel caso in cui l’autore della pubblicazione sia ignoto, o non imputabile soccorre la responsabilità dell’editore e se questi non è indicato o non è imputabile, quella dello stampatore. Queste stesse disposizioni si applicano anche ai reati commessi col mezzo della stampa clandestina, e cioè quella stampa per la quale non sono stati adempiuti gli obblighi di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.
Stallie | | | Standards |