Enciclopedia giuridica

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Società consortile

Ev la società che assume come oggetto sociale lo stesso oggetto di un consorzio (artt. 2615 ter e 2602 c.c.). Si tratta, in altre parole, di consorzi (v.) che assumono forma societaria. Essi devono costituirsi secondo le forme di società previsti nei cap. III e ss. del titolo V del libro IV del c.c. (sono le società di persone, esclusa la società semplice e le società di capitali). Tali società possono non avere lo scopo della divisione degli utili: lo scopo di queste società è analogo a quello dei consorzi. Nei consorzi e nelle società consortili i soci sono produttori del servizio e utenti dello stesso: essi sono, collettivamente, produttori e, individualmente, utenti. La produzione del servizio forma oggetto del vincolo associativo; la fruizione dello stesso è oggetto di separati rapporti contrattuali di scambio tra consorzio o società consortile e singoli consorziati o soci. Gli stessi statuti (v. statuto) sociali, o appositi regolamenti, predeterminano la disciplina dei rapporti di scambio tra società consortile e soci: tali regolamenti hanno natura di contratti normativi. La forma societaria implica l’ammissibilità di una clausola lucrativa: in caso di attività con i terzi, le eccedenze attive di bilancio includono veri e propri utili. Se invece la società consortile opera solo a favore dei soci, si deve distinguere: le eventuali eccedenze attive di bilancio non sono necessariamente utili e la loro distribuzione tra i soci non è necessariamente assegnazione di un lucro. Se le eccedenze attive vengono ripartite in misura proporzionale alla fruizione dei servizi contabili da parte di ciascun consorziato, non si tratta di utili, bensì di rimborsi: ai soci viene rimborsato ciò che, al termine dell’esercizio, è risultato eccedere il conto del servizio.

clausola lucrativa nella società consortile: è la clausola inserita nell’atto costitutivo di una società consortile che consente la ripartizione tra i consorziatisocietà consortilesoci delle eccedenze attive di bilancio. La dottrina ritiene comunemente che attraverso una società consortile si possa conseguire uno scopo anche lucrativo, che si tradurrà in un guadagno, se la società consortile è una società di capitali, o in un risparmio di spesa, se la società consortile è una cooperativa. La legislazione speciale relativa ai consorzi industriali tra medie e piccole imprese (art 4 l. 21 maggio 1981, n. 240) dispone che la società consortile, se vuole godere dei benefici stabiliti dalla medesima legge, deve astenersi dal distribuire le eccedenze di bilancio a titolo di dividendo. La legge non esclude, tuttavia, che essa possa distribuirle a titolo di rimborso del maggior prezzo, rispetto al costo del servizio, pagato dal socio in occasione della fruizione dei servizi consortili. La stessa legge impedisce alla società consortile di rimunerare il capitale conferito dai soci, ma non le impedisce di realizzare un utile all’interno dell’impresa. Un simile divieto sarebbe incongruo: la realizzazione di un maggior utile aziendale è , infatti, il risultato a cui mira ogni imprenditore che aderisca ad un consorzio.

distribuzione degli utili nella società consortile: v. clausola lucrativa nella società consortile.


Società a responsabilità limitata      |      Società cooperativa


 
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