Enciclopedia giuridica

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Insider trading

Locuzione che designa l’azione di utilizzazione di informazioni riservate (v. informazione, insider trading riservata), conosciute in virtù della partecipazione al capitale di una società oppure in ragione dell’esercizio di una funzione, anche pubblica, professione e ufficio, e inerenti l’emittente di valori mobiliari negoziali o al mercato di tali titoli, al fine di negoziare detti valori mobiliari. Si tratta, per lo più, di amministratori (v.), sindaci (v.), liquidatori (v. liquidazione) e direttori generali (v.) i quali si servono delle informazioni riservate sulla loro società , di cui sono a conoscenza per l’ufficio ricoperto, per operazioni di speculazione sui titoli societari. La l. 17 maggio 1991, n. 157, che regola la materia in conformità della direttiva comunitaria 13 settembre 1989, n. 592, introduce un divieto penalmente sanzionato: chi si trova nella condizione di insider trading, non può acquistare o vendere o compiere altre operazioni sui valori mobiliari o sui relativi diritti di opzione (v.) (art. 2 l. cit.). La stessa legge attribuisce alla Consob (v.) il compito di compiere gli atti necessari alla verifica di eventuali violazioni; il presidente della Consob, a sua volta, deve trasmettere al p.m. la documentazione raccolta (art. 8 l. cit.). La ragion d’essere del divieto risiede nel voler garantire il buon funzionamento del mercato dei valori mobiliari e per ciò è condizione necessaria la parità di condizioni degli investitori: essa è possibile solo se tutti gli investitori dispongono delle stesse informazioni, per cui chi dispone di informazioni privilegiate deve astenersi dall’operare sul mercato. Può essere nella condizione di insider trading anche il professionista della società e la società di intermediazione mobiliare (v.).

insider trading persona giuridica: è l’ipotesi in cui una società , o altra persona giuridica, che partecipi al capitale di altra società o intrattenga con questa particolari rapporti di fiducia o eserciti verso di essa una particolare funzione, compia operazioni speculative sui titoli di tale società . L’art 2, comma 2o, della direttiva comunitaria 13 settembre 1989, n. 592, estende alle persone fisiche, che rivestano cariche direttive all’interno delle società predette, il divieto di avvalersi dell’informazione riservata (v. informazione, insider trading riservata) per compiere operazioni speculative sia in proprio sia in nome e per conto della persona giuridica. Secondo la dottrina, il caso della persona giuridica socia è suscettibile di diversa considerazione a seconda che detenga una partecipazione di controllo oppure una partecipazione di minoranza nella società cui si riferiscono le informazioni riservate: a) nel primo caso, la persona giuridica può compiere liberamente ogni operazione sui titoli dalla controllata, in quanto c’è insider trading quando si è in possesso di una notizia riservata concernente l’impresa altrui, non quando si tratta di impresa propria; b) nel secondo caso, la persona giuridica non può compiere operazioni speculative, in quanto l’informazione riservata inerisce l’impresa altrui.

insider trading presunto: la l. n. 157 del 1991 presume in insider trading colui che, trovandosi a ricoprire particolari cariche ed essendo pendente, e riservata, decisione concernente determinati titoli o destinata a modificarne il valore, compia operazioni sui titoli predetti. Tali ipotesi sono di due tipi: a) la convocazione del consiglio di amministrazione (v.) di una società per deliberare su operazioni idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo di un valore mobiliare; b) la convocazione del Consiglio dei ministri o di un comitato interministeriale per l’adozione di provvedimenti idonei a influenzare sensibilmente i corsi dei valori mobiliari. Nel primo caso, dalla data di convocazione del consiglio di amministrazione e fino al momento in cui la deliberazione adottata sia resa pubblica, è imposto il divieto di compiere, anche per interposta persona, operazioni sul valore mobiliare ai soci che esercitino il controllo sulla società , agli amministratori (v.), ai liquidatori (v. liquidazione), ai direttori generali (v.), ai dirigenti, ai sindaci (v.), ai revisori dei conti (v. registro, insider trading dei revisori contabili) (art. 2, comma 3o, l. cit.). Il divieto riguarda le operazioni compiute in proprio, non quelle che i soggetti predetti compiano in nome della società . Nel secondo caso, dalla convocazione dell’organo fino al momento in cui il provvedimento sia stato reso pubblico, è vietato ai ministri ed ai sottosegretari compiere, anche per interposta persona, operazioni sui valori mobiliari in questione.

insider trading tipper: è colui che, possedendo informazioni riservate su una società, ottenute per la partecipazione al capitale sociale (v.), oppure in ragione dell’esercizio di una funzione, anche pubblica, professione o ufficio, fornisce tali informazioni ad altri (detto tippee), in genere dietro compenso, ponendolo in condizione di poter speculare sui titoli. L’ipotesi è prevista dalla l. n. 157 del 1991 (art. 2, comma 4o) che estende il divieto di negoziare titoli a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, abbiano ottenuto informazioni, consapevoli del carattere riservato che tali informazioni possiedono.


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