insinuazione al passivo del fallimento: è la domanda presentata dai creditori del fallito (v.) di ammissione del credito al passivo del fallimento (v.). La sentenza dichiarativa di fallimento fissa un termine, non superiore a trenta giorni dall’affissione della stessa, entro il quale le insinuazioni al passivo devono essere depositate nella cancelleria del tribunale fallimentare (v.). La insinuazione insinuazione deve contenere (art. 91, comma 1o, l. fall.): a) il cognome e il nome del creditore; b) l’indicazione della somma; c) l’indicazione del titolo da cui il credito deriva; d) l’indicazione delle eventuali ragioni di prelazione; e) l’indicazione dei documenti giustificativi. Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui ha sede il tribunale fallimentare, la domanda deve altresì contenere l’elezione di domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale (art. 93, comma 2o, l. fall.). La domanda di insinuazione insinuazione produce gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza dei termini per gli atti che non possano compiersi durante il fallimento (art. 94 l. fall.).
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