Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Azioni positive

Vengono definite azioni positive per le donne le misure, legislativamente sancite (l. 10 aprile 1991, n. 125), volte alla rimozione degli ostacoli che, pur non configurando necessariamente fattispecie illegittime di discriminazione (v.), di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici. Tali progetti, della durata massima di 24 mesi, hanno lo scopo di: a) eliminare le disparità in singoli aspetti della vita lavorativa, dalla formazione, all’accesso al lavoro, alla carriera; b) diversificare le scelte professionali delle donne al fine di promuoverne l’occupazione in genere, e in particolare nei settori e lavori in cui esse sono tradizionalmente sottorappresentate, compresa l’area del lavoro autonomo e imprenditoriale; c) modificare l’organizzazione del lavoro e la distribuzione del lavoro onde superare condizioni che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, e pregiudizievoli alla formazione, alla carriera e al trattamento delle donne; d) promuovere analoghe modifiche volte a favorire l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità fra lavoratori dei due sessi. Nel settore dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche (v.) le amministrazioni garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro. A tal fine le amministrazioni riservano a donne almeno 1/3 dei membri delle commissioni di concorso, adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi. L’attuazione delle azioni positive è affidata dalla legge a diversi promotori e si realizza in forme istituzionali tramite soggetti pubblici, quali il comitato nazionale per le pari opportunità (v.) ed i consiglieri di parità (v.), e soggetti privati, quali le organizzazioni sindacali e gli stessi datori di lavoro. Questi soggetti sono abilitati a richiedere al Ministero del lavoro particolari finanziamenti di sostegno alle azioni positive, da erogarsi sulla base della verifica dell’attuazione del progetto di azioni positive o di singole parti del progetto stesso. Il sistema delineato garantisce la realizzazione effettiva del divieto di discriminazioni a causa del sesso (v.) per mezzo di un duplice rimedio, atto a riparare la lesione passata e a modificare per il futuro la condizione dell’intero gruppo tutelato, ripristinando l’eguaglianza delle chances individuali e collettive. Le azioni positive costituiscono infatti anche un rimedio preordinato alla rimozione delle cause dell’illecito nelle ipotesi in cui sia stata accertata, su ricorso del consigliere regionale di parità , una discriminazione collettiva: a tal fine il giudice, nella sentenza che accerta la discriminazione, ordina al datore di lavoro di definire ed adottare un piano di rimozione delle discriminazioni stesse (c.d. azioni positive giudiziarie.


Azioni integrate      |      Azionista


 
.