Enciclopedia giuridica

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Autofinanziamento



autofinanziamento nelle società di capitali: sono operazioni inerenti alla gestione della società e consistenti nella deliberazione, da parte dell’assemblea che approva il bilancio, di non procedere alla ripartizione degli utili e di utilizzare questi ultimi per finanziare l’attività sociale (art. 2433 c.c.). L’utile realizzato e non distribuito va ad incrementare il patrimonio della società e gli amministratori potranno servirsene per potenziare l’impresa sociale. Nelle società di capitali l’interesse alla ripartizione immediata dell’utile realizzato, propria delle minoranze azionarie, cede di fronte all’interesse, proprio del capitale di comando (v. capitale sociale, autofinanziamento di comando) ad un potenziamento della società . L’autofinanziamento può anche essere autofinanziamento tacito (v.) e derivare dalla costituzione di riserve (v.).

autofinanziamento nelle società di persone: sono operazioni inerenti la gestione di una società e consistenti, nelle società di persone, nella rinuncia di tutti i soci alla ripartizione degli utili sociali, che vengono utilizzati per il finanziamento delle attività sociali o vengono semplicemente accantonati a riserva. Poiche´ i soci delle società di persone hanno uno specifico diritto alla ripartizione degli utili (art. 2262 c.c.), occorre il consenso di tutti i soci, salva la possibilità che il contratto sociale, con specifica clausola, introduca in materia il principio di maggioranza.

autofinanziamento tacito: è l’autofinanziamento di una società di capitali non emergente dal bilancio della società . I limiti massimi nella valutazione degli elementi attivi di bilancio, imposti dalla legge permettono di attuare veri e propri accantonamenti di utili, in misura pari alla differenza tra il valore effettivo degli elementi attivi e il valore che deve essere dichiarato in bilancio. In tal modo il capitale di comando (v. capitale sociale, autofinanziamento di comando) della società può creare riserve attive senza che occorra alcuna deliberazione della maggioranza: l’autofinanziamento si attua al di fuori di ogni possibile dibattito assembleare. L’autofinanziamento diventa illecito quando è attuato con la costituzione di riserve occulte (v. riserve, autofinanziamento occulte).


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