Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Rimorchio

Ev l’operazione finalizzata al trasferimento di una nave, di un galleggiante o di un bene mobile della navigazione da un luogo ad un altro mediante trazione o spinta di un’altra nave la quale utilizza in tutto o in parte la propria forza motrice (artt. 101 – 107 c. nav.; artt. 138 – 139 reg. n. m.). Il contratto di rimorchio è un contratto a titolo oneroso, che viene generalmente inquadrato fra i contratti di utilizzazione della nave. Si distingue in rimorchio manovra e in rimorchio trasporto. Il rimorchio manovra è caratterizzato dalla mancanza di consegna o di affidamento in custodia delle cose da rimorchiare e viene configurato come contratto di locazione d’opera. Nel rimorchio trasporto, che si caratterizza per la consegna degli elementi rimorchiati, si applicheranno le disposizioni in materia di responsabilità relativa al contratto di trasporto marittimo (v. trasporto, rimorchio marittimo) (art. 105 c. nav.). Nell’ipotesi di rimorchio manovra ciascuna delle parti risponderà dei danni subiti dall’altra in forza di una presunzione reciproca di colpevolezza, ma la parte alla quale non è affidata la direzione dell’operazione, di solito quella rimorchiata, potrà vedere esclusa la propria responsabilità semplicemente provando che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti (art. 104 c. nav.). I terzi danneggiati saranno sempre tutelati da una responsabilità solidale degli armatori del rimorchiatore e degli elementi rimorchiati, salvo che questi ultimi non provino che i danni non sono derivati da cause loro imputabili. Ove un rimorchiatore presti un’opera eccedente il normale servizio di rimorchio, al fine di assistere o salvare la nave trainata che si trovi in una situazione di pericolo si rientra nell’ipotesi


Rimessione      |      Rimozione


 
.