Qualsiasi oggetto mobile che in acqua non si sommerga, che non abbia la destinazione al trasporto ma che sia invece destinato a qualunque altro servizio attinente alla navigazione o al traffico marittimo o interno in generale (draghe, chiatte, pontoni ecc.). Alla categoria dei galleggianti si applica la disciplina che il c. nav. detta per le navi (art. 136 c. nav.).
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