Costituiscono redditi di lavoro dipendente i compensi derivanti dal lavoro prestato alle dipendenze e sotto la direzione di altri. La formula scelta dal legislatore tributario è la medesima dell’art. 2094 c.c., ma non comporta un rinvio al c.c. od alla legislazione previdenziale, tanto è vero che costituisce reddito di lavoro dipendente anche quello non regolarizzato ai sensi della legislazione sul lavoro. La categoria include tutti i trattamenti pensionistici, anche se percepiti da soggetti che non hanno mai esercitato attività di lavoro dipendente (ad esempio un ex professionista o imprenditore), e le indennità di fine rapporto (anche se assoggettate al regime di tassazione separata: v. trattamento di fine rapporto). Sono inoltre assimilati ai redditi di lavoro dipendente tutta una serie di fattispecie accomunate dalla mancanza di qualche caratteristica necessaria per integrare la definizione generale di reddito di lavoro dipendente. Fra questi vale la pena di ricordare i compensi percepiti da lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro (nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, poiche´ l’eventuale eccedenza costituirà reddito di partecipazione in società ) (art. 47, lett. a); le indennità dei membri di organi elettivi e per lo svolgimento di pubbliche funzioni; le borse di studio; i sussidi di disoccupazione; gli assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente ne´ capitale, ne´ lavoro e le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso (queste ultime costituiscono reddito nella misura del 60% del relativo ammontare ex art. 48, comma 7o, Tuir). I redditi di lavoro dipendente dei soggetti non residenti si considerano prodotti in Italia, e sono pertanto quivi tassati, se il lavoro viene prestato nel territorio italiano. Il reddito di lavoro dipendente imponibile ricomprende tutti gli emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro (art. 48) e comprende anche le indennità e le erogazioni a titolo di sussidio o liberalità . Anche i compensi in natura costituiscono reddito di lavoro dipendente in base al costo sostenuto dal datore di lavoro per effettuare tali erogazioni. Sono imponibili anche gli eventuali rimborsi spese erogati dal datore di lavoro a fronte delle spese sostenute dal lavoratore per conseguire il reddito di lavoro. Sono però esclusi da tassazione i rimborsi delle spese sostenute dal dipendente temporaneamente inviato in un comune diverso da quello in cui si trova l’abituale sede di lavoro. Le spese di trasporto dovranno necessariamente essere rimborsate a piè di lista mentre le spese di vitto e alloggio possono essere rimborsate in base alla documentazione presentata dal lavoratore dipendente (piè di lista), in base ad indennità forfetarie (nei limiti di 60.000 lire giornaliere per le trasferte in Italia), in base ad un criterio misto (spesa di pernottamento a piè di lista ed altre spese in base ad indennità forfetaria ridotta di un terzo). Non costituiscono reddito i risarcimenti di perdite patrimoniali subite dal dipendente a causa del lavoro prestato, ne´ gli interessi per ritardato pagamento di crediti di lavoro dipendente. Sono esclusi dal reddito imponibile (art. 48, lett. aredditi di lavoro dipendenteg) i contributi previdenziali ed assistenziali, sia a carico del dipendente che del datore di lavoro (l’imposizione è rinviata al momento successivo in cui la prestazione pensionistica sarà erogata) ed alcuni compensi in natura, come i servizi di mensa aziendale. La messa a disposizione di beni (c.d. fringe benefit) che consentono al lavoratore di svolgere la propria prestazione ma sono contemporaneamente suscettibili di utilizzazione personale, costituisce reddito per la percentuale stimata di uso personale. L’imputazione dei redditi di lavoro dipendente al periodo d’imposta segue il principio di cassa. La determinazione del reddito di lavoro dipendente non consente la deduzione delle eventuali spese sostenute per la produzione del reddito medesimo. Tuttavia a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dall’effettivo sostenimento di spese, è sostenuta una detrazione d’imposta forfetaria ragguagliata al periodo di lavoro nell’anno. Si rammenta, infine, che l’imposizione avviene con lo strumento tipico della ritenuta a titolo d’acconto (v.).
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