Costituiscono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio, sia in forma individuale sia in forma associata, di attività artistiche e professionali (art. 49, comma 1o, Tuir) (anche se non esercitate attraverso l’iscrizione ad albi od elenchi) o dall’esercizio per professione abituale, ancorche´ non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle che danno luogo ai redditi d’impresa (v.). Questi ultimi comprendono una serie di redditi assimilati dal legislatore a quelli di lavoro autonomo. Si tratta dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero da un’attività a carattere intellettuale che, senza vincolo di subordinazione, è svolta a favore di uno stesso soggetto con retribuzione periodica e prestabilita nel quadro di un rapporto unitario e continuativo e senza l’impiego di attrezzature di proprietà del collaboratore. In tale categoria sono espressamente inclusi i compensi degli amministratori di società , sindaci o revisori di società e quelli per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili. Fra i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo rientrano i compensi spettanti ad autori ed inventori per lo sfruttamento di opere dell’ingegno, gli utili attribuiti all’associato in partecipazione che ha apportato solo attività di lavoro e l’indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia. La distinzione fra redditi di lavoro in senso proprio e redditi assimilati è importante per i diversi criteri di determinazione che presiedono le due categorie. I redditi di lavoro autonomo di soggetti non residenti si considerano prodotti in Italia quando la prestazione per cui viene pagato il compenso sia stata resa nel territorio italiano (art. 20, lett. c, Tuir). I compensi delle opere dell’ingegno (v. royalties) si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti da un soggetto residenti. In entrambi i casi il prelievo avviene attraverso l’effettuazione di una ritenuta a titolo d’imposta. Il reddito derivante dal lavoro autonomo è determinato attraverso la differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa) e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o della professione effettivamente sostenute nel periodo stesso. La nozione di compenso include anche i rimborsi di spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro (ad es. spese di viaggio). La sola menzione dei compensi fa sì che non costituiscano reddito imponibile le plusvalenze e gli altri elementi positivi di reddito diversi dai compensi. Inoltre alla non imponibilità delle plusvalenze si accompagna, salvo che per gli immobili, la possibilità di dedurre costi (ammortamenti, spese ecc.) relativi a tali beni. Sono considerate deducibili al 50% le spese riguardanti beni e servizi adibiti promiscuamente ad uso professionale e personale, mentre sono completamente indeducibili le spese per auto di grossa cilindrata o beni di lusso. Per i viaggi di lavoro è ammessa l’integrale deduzione delle spese di trasporto, mentre le spese di vitto e alloggio sono deducibili nel limite del 2% dell’ammontare annuo dei compensi. La determinazione del reddito attraverso la differenza fra compensi e spese rende obbligatoria la tenuta di una contabilità in cui si registrano i compensi e le spese (art. 19, d.p.r. n. 600 del 1973). Invece i redditi di lavoro autonomo assimilati non sono determinati per differenza tra compensi e costi, ma attraverso deduzioni forfetarie sull’ammontare dei compensi. Per i redditi da collaborazione coordinata e continuativa è prevista una deduzione del 10% dei compensi che per i redditi derivanti dall’utilizzazione delle opere dell’ingegno diviene del 30%. Tutta la categoria del reddito di lavoro autonomo è retta dall’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto che è attualmente pari al 19% (art. 25, d.p.r. n. 600 del 1973).
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