composizione della giunta comunale: la giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto entro un limite massimo determinato in ragione della entità demografica del comune. Nei comuni di maggiori dimensioni, e cioè in quelli con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nelle città metropolitane, gli assessori non possono essere più di otto. Possono essere nominati assessori i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ove la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale, i componenti della giunta comunale possono essere scelti anche al di fuori del consiglio. Nei restanti comuni, invece, il ricorso ad assessori esterni è possibile solo qualora lo statuto lo preveda espressamente.
funzioni della giunta comunale: la giunta comunale è l’organo collegiale avente il ruolo di esecutivo del governo dell’ente. Svolge, infatti, funzioni di collaborazione con il sindaco, sia nell’attività di amministrazione del comune che in quella di attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio. La giunta comunale è titolare di una competenza generale e residuale in ordine alla adozione di tutti quegli atti di amministrazione che la legge non riserva al consiglio e che le leggi o lo statuto non attribuiscono al sindaco, agli organi di decentramento, ovvero al segretario o ai dirigenti del comune. Nei confronti del consiglio, organo cui la giunta comunale è chiamata a riferire annualmente sulla propria attività , essa svolge inoltre una azione propositiva e di impulso.
mozione di sfiducia della giunta comunale: v. sindaco, mozione di sfiducia del giunta comunale.
nomina della giunta comunale: la nomina degli assessori componenti della giunta comunale, tra cui il vicesindaco, è divenuta, per effetto della l. 25 marzo 1993, n. 81, di esclusiva competenza del sindaco, il quale è tenuto a darne comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. L’organo monocratico può inoltre revocare, dandone motivata comunicazione al consiglio, gli assessori da lui steso nominati. La scelta dei membri della giunta comunale non può ricadere su coloro che abbiano già ricoperto tale carica consecutivamente nei due precedenti mandati.
rimozione, sospensione e decadenza di componenti la giunta comunale: v. consiglio comunale, rimozione, sospensione e decadenza di componenti il giunta comunale.
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