I comuni costituiscono l’ente territoriale di base della Repubblica. Nella attuale configurazione legislativa (l. 8 giugno 1990, n. 142), i comuni si qualificano come gli enti locali che rappresentano la propria comunità , ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo. Sono dotati di autonomia statutaria e finanziaria. La organizzazione dei comuni si articola in tre organi: il consiglio comunale (v.), la giunta comunale (v.) ed il sindaco (v.).
funzioni dei comuni: si distinguono in funzioni proprie, nell’esercizio delle quali i comuni operano come soggetti di autonomia locale, ed in funzioni decentrate dallo Stato o delegate dalle regioni, nell’esercizio delle quali operano come struttura di decentramento statale o regionale. Le prime attengono alla popolazione ed al territorio comunale con specifico riferimento ai settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (art. 9 l. n. 142 del 1990). Tra le più importanti attribuzioni di cui sono titolari in via diretta i comuni rientrano numerosi compiti in materia di polizia locale, edilizia ed urbanistica, igiene pubblica, polizia mortuaria, sanità, assistenza sociale, scolastica, licenze di commercio, mercati al minuto e all’ingrosso, pubbliche affissioni, vigilanza sui prezzi al consumo, orario dei negozi, controlli su certe forme di inquinamento atmosferico e acustico, vigilanza sui beni di uso civico. Le funzioni amministrative relative a compiti per servizi di competenza statale attribuite ai comuni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo, e riguardano la gestione dei servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, oltre alle altre eventualmente affidate ai comuni dalla legge, che in tal caso regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie. .
istituzione e modificazioni territoriali dei comuni: in base all’art. 133, comma 2o, Cost., la regione può , con legge, sentite le popolazioni interessate, istituire nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. Analogo potere di iniziativa è riconosciuto ai comuni interessati ovvero agli elettori della frazione. Le ipotesi di modificazione delle circoscrizioni comunali, disciplinate dall’art. 11 della l. n. 142 del 1990, consistono nella elevazione di una frazione in comune autonomo, nel distacco di una frazione da un comune ad un altro e nella fusione di due o più comuni. Per quanto riguarda le prime due ipotesi, al fine di contenere fenomeni di eccessiva frammentazione comunale (c.d. comuni polvere), è sancito in via generale il divieto di istituire nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ovvero nuovi comuni la cui istituzione determinerebbe l’abbassamento della popolazione di altri comuni al di sotto di tale soglia. Sempre allo stesso scopo è previsto, per quanto riguarda la terza ipotesi, che alle comunità di origine dei nuovi comuni istituiti mediante fusione vengano assicurate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi; sono inoltre disposte incentivazioni finanziarie, consistenti in contributi statali straordinari, in aggiunta agli eventuali contributi previsti dalle regioni.
frazione dei comuni: rappresenta l’entità territoriale compresa nell’ambito del comune, caratterizzata dall’esistenza di almeno un centro abitato e delimitata secondo ambiti territoriali costituitisi per tradizioni storiche, condizioni ambientali o per naturale gravitazione della popolazione verso un centro abitato.
municipio dei comuni: è stato introdotto dalla legge sul nuovo ordinamento delle autonomie locali allo scopo di assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi alle comunità appartenenti ai comuni estinti per fusione. Con la legge regionale che dispone la fusione di due o più comuni contigui e la conseguente istituzione di un nuovo comune può infatti essere istituito il municipio, avente il compito di gestire i servizi di base, nonche´ di esercitare le altre funzioni delegate dal comune. Il municipio è retto da tre amministratori: un prosindaco e due consultori (tali cariche sono incompatibili con quella di consigliere comunale), la cui elezione è regolata dallo statuto comunale. La legge prevede che essa si svolga contestualmente all’elezione del consiglio comunale, sulla base di liste concorrenti, tra candidati residenti nel municipio ed eleggibili a consigliere comunale (art. 12 l. n. 142 del 1990).
circoscrizioni dei comuni: le circoscrizioni di decentramento comunale, la cui istituzione è obbligatoria per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e facoltativa per i comuni con popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti (art. 13 l. n. 142 del 1990), sono organismi previsti per lo svolgimento di funzioni di partecipazione dei cittadini alla amministrazione del comune, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche´ di ogni altra funzione delegata dal comune. Al comune è affidata la potestà di disciplinare in via statutaria e regolamentare, la organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni, nonche´ di stabilire il sistema di elezione del consiglio circoscrizionale, organo di rappresentanza delle esigenze della popolazione della circoscrizione nell’ambito dell’unità del comune. Il consiglio, che è eletto a suffragio diretto, a sua volta elegge nel suo seno il presidente. .
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