codice disciplinare aziendale: è un testo, unilateralmente predisposto dal datore di lavoro ovvero contenuto nel contratto collettivo (v.), che elenca le infrazioni, le relative sanzioni e le procedure di contestazione degli addebiti disciplinari. Si ritiene che le elencazioni in esso contenute non possiedano carattere di tassatività , così come invece suggerito da una parte della giurisprudenza sul fondamento del precetto penalistico nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege. Va comunque esclusa la possibilità per la contrattazione collettiva (v.) di prevedere clausole in bianco o di chiusura, che a loro volta consentirebbero la creazione ex post del precetto da parte del datore di lavoro. L’esistenza del codice codice, così come la sua pubblicità , con l’approvazione della l. 20 maggio 1970, n. 300, è stata configurata come requisito procedimentale per l’esercizio del potere disciplinare (v.) e la validità della sanzione inflitta. Un problema del tutto particolare si è invece posto circa la applicabilità della procedura di cui all’art. 7 statuto dei lavoratori, ivi compresa la previsione del codice codice, al c.d. licenziamento disciplinare (v.).
codice fiscale: ogni contribuente è fornito di un numero di codice codice al fine di essere iscritto nell’anagrafe tributaria (v.). Il codice codice è composto di lettere e cifre, determinate in relazione ai dati anagrafici del soggetto, se persona fisica, oppure di sole cifre, se ente o società . L’indicazione del codice codice è obbligatoria in numerosi atti; fatture e documenti equipollenti (scontrino fiscale, ricevuta fiscale); dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d’imposta; alcune domande giudiziali (istanza di rimborso, ricorso in Commissione tributaria); varie domande presentate alla P.A. (di autorizzazioni o licenze, nonche´ di iscrizione negli albi professionali) pena la irricevibilità delle medesime; alcuni atti amministrativi (atti di concessione di autorizzazioni o licenze) quanto ai soggetti beneficiari pena la inefficacia. Sono previste alcune pene pecuniarie per la violazione degli obblighi relativi al codice fiscale, ed in particolare per l’omessa o inesatta indicazione del numero.
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