Ev l’attività svolta dalla P.A.. Può avere pluralità di tipi e di forme. Tipi (non mutuamente esclusivi) di attività amministrativa: autoritativa (che incide unilateralmente sulla sfera giuridica di un soggetto), consensuale (che si basa sull’accordo con uno o più soggetti), di diritto privato (che è governata da regole di diritto privato), discrezionale (che comporta potere di scelta, sindacabile dal giudice sotto il profilo della legittimità ), vincolata (v. attività amministrativa vincolata) (che non comporta potere di scelta). Forme di attività amministrativa: si svolge, in genere, mediante procedimento amministrativo (v.), in un accordo, in un contratto o in una decisione negativa (di non provvedere). Risponde a principi generali, previsti all’art. 97 Cost. (imparzialità e buon andamento), o elaborati dalla giurisprudenza e, recentemente, disciplinati da norme legislative (principio di certezza, principio di pubblicità , principio di celerità ). Contro l’attività amministrativa è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, davanti al giudice ordinario o al giudice amministrativo. .
attività amministrativa di diritto privato: l’attività amministrativa attività amministrativa è attività amministrativa in senso proprio, in quanto attiene alla cura di interessi pubblici. La sua peculiarità consiste nell’utilizzazione degli istituti del diritto privato, anziche´ di quelli del diritto pubblico: vi rientrano, per esempio, la stipulazione di un contratto di appalto per la costruzione di un’opera pubblica o per la gestione di un pubblico servizio, la stipulazione di un contratto di somministrazione per la fornitura di generi per l’esercito, la concessione di una fideiussione ad un privato che si è assunto l’onere di costruire un’opera pubblica, l’assunzione per contratto di un impiegato pubblico. (Vesperini).
attività amministrativa discrezionale: è l’attività che la P.A. svolge in applicazione di una norma attributiva ad essa di un potere di decisione con facoltà di scelta circa i modi mediante i quali, nell’esercizio del potere attribuitole, essa può realizzare il pubblico interesse. Si contrappone alla attività amministrativa vincolata (v.); inoltre, si suole distinguere tra discrezionalità amministrativa, che riguarda la scelta della decisione da assumere, e discrezionalità tecnica, che attiene esclusivamente alla valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per l’emanazione dell’atto alla stregua di criteri di carattere tecnico o scientifico. Così, ad esempio, l’accertamento se capi di bestiame siano affetti da malattie infettive implica esercizio di discrezionalità tecnica; mentre i provvedimenti da adottare per evitare il propagarsi dell’infezione implicano esercizio di discrezionalità amministrativa. Dalla discrezionalità amministrativa occorre ancora distinguere la discrezionalità politica, che attiene alla scelta dei fini da perseguire con l’esercizio della attività amministrativa e che compete, in linea di principio, solo alla autorità di governo.
attività amministrativa privata: è l’attività posta in essere da pubblici poteri, ma retta dal diritto comune, per provvedere ad interessi non della collettività , ma propri dell’amministrazione agente: è tale, per esempio, l’attività di amministrazione ordinaria dei patrimoni, la manutenzione ordinaria dei beni, l’approvvigionamento dei beni di consumo occorrenti per lo svolgimento del lavoro degli uffici e dei servizi. L’attività amministrativa dello Stato e degli enti territoriali oggi non ha più connotazioni giuridiche proprie, essendo disciplinata, di principio, dalle norme del diritto amministrativo. Invece, l’attività amministrativa di enti pubblici minori, diversi dagli enti territoriali, è di regola disciplinata dal diritto privato, specie se ha natura patrimoniale. L’attività amministrativa, quindi, non costituisce nel nostro ordinamento categoria a se´ , ma è regolata da norme di diritto pubblico e di diritto privato, e ci sono solo principi tendenziali per assoggettarla ad una delle due normazioni. Ne consegue, tra l’altro, che la distinzione con l’attività di diritto privato della pubblica amministrazione (v.) ha oggi un valore meramente concettuale. A fini pratici, viceversa, la distinzione ha un limitato interesse, proprio per l’esistenza di una legislazione che tende ad inglobare l’attività negoziale della P.A. in procedure di tipo pubblicistico, senza attribuire alcuna rilevanza significativa al carattere di attività meramente privata o di attività amministrativa di diritto privato. (Vesperini).
attività amministrativa vincolata: è l’attività della P.A. regolata dalla legge in ogni aspetto: non sussiste alcun potere di scelta in ordine a presupposti, fini, contenuto, motivi dell’attività da svolgere (ad esempio: se sussistono determinati requisiti la P.A. deve emanare un dato provvedimento amministrativo a favore del privato). Secondo un’opinione recente, l’attività amministrativa è sempre discrezionale, potendo essere vincolata per alcuni aspetti, ma mai nella sua interezza. .
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