sede amministrativa: v. sede sociale.
sede apostolica: v. Santa Sede.
sede della persona fisica: ciò che assume rilievo, nel diritto privato, è soprattutto il domicilio (v.): i pagamenti si effettuano, a seconda dei casi, al domicilio del creditore o a quello del debitore (art. 1182, commi 3o e 4o, c.c.) (v. luogo, sede dell’adempimento); la successione si apre (v. apertura della successione) nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.). Tuttavia, il matrimonio (v.) si celebra nel comune dove uno degli sposi ha la propria residenza (v.) (art. 94 c.c.); il fallito ha l’obbligo di non allontanarsi dalla propria residenza (art. 49 l. fall.). Per il c.p.c. (art. 18 c.p.c.) l’attore può promuovere il giudizio davanti al giudice del luogo in cui il convenuto ha il domicilio o la residenza o, se questi sono sconosciuti, la dimora (v.). V. anche domicilio; dimora; residenza.
sede dell’impresa: è il luogo in cui si svolge la principale attività dell’impresa (v.) individuale o sociale (v. sede sociale). Essa rileva per vari effetti, come agli effetti dell’individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento (v.): deve trattarsi del tribunale del luogo in cui è la sede principale dell’impresa (art. 6 l. fall.). In tal caso, la giurisprudenza ritiene rilevante la sede effettiva, anche se diversa da quella dichiarata.
sede diplomatica: v. missione diplomatica.
sede legale: v. sede sociale.
sede secondaria: è la filiale o la succursale della società in cui esiste una rappresentanza stabile. Non basta, per aversi sede sede, l’istituzione di una filiale o di una succursale con personale direttivo dotato di limitati poteri rappresentativi: occorre che qualcuno venga, stabilmente, preposto all’esercizio della sede medesima, cioè che gli venga attribuita posizione corrispondente a quella dell’institore (v.) posto a capo di una sede dell’impresa (art. 2203, comma 2o, c.c.). L’istituzione di una sede sede comporta la conseguenza che un estratto dell’atto costitutivo deve essere depositato anche presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo in cui è istituita la sede sede.
sede sociale: è il luogo fissato da una società (v.) come sede dei suoi organi di vertice o rappresentativi. Essa deve essere indicata nell’atto costitutivo (v.) della s.n.c. (v.), della s.a.s. (v.), della società di capitali (v.), della società cooperativa (v.) e della mutua assicuratrice (v.) (artt. 2295, 2328 c.c.). La determinazione della sede sede è rilevante a diversi effetti: a) per stabilire qual è l’ufficio del registro delle imprese (v.) presso il quale provvedere all’iscrizione della società; b) per stabilire la competenza per territorio nelle controversie in cui la società sia parte (art. 19 c.p.c.); c) per determinare il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento (v.) (art. 9 l. fall.); d) per determinare gli usi applicabili nell’interpretazione dei contratti (art. 1368, comma 2o, c.c.). La dottrina e la giurisprudenza ritengono che per sede sede debba intendersi quella in cui ha luogo l’amministrazione della società (c.d. sede amministrativa), che può essere diversa dal luogo in cui è situata l’azienda sociale o dalla sede indicata negli atti della società (c.d. sede legale); la sede effettiva della società prevale su quella legale.
trasferimento della sede: è il sede sede della società da un luogo all’altro. La giurisprudenza ritiene che, in tal caso, competente per l’omologazione sia il
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