La riscossione delle imposte come procedura atta all’adempimento di un’obbligazione presenta alcune peculiarità che la distinguono rispetto a quanto rilevabile nei rapporti privati: in questi ultimi infatti vige un generale principio di informalità , mentre nell’esazione dei tributi i termini ed i modi di pagamento sono rigidamente predeterminati. Ciò è facilmente comprensibile considerando il gran numero di soggetti chiamati alla effettuazione dei versamenti. Nell’ambito della riscossione delle imposte possono individuarsi una varietà di rapporti tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria: vi è in primo luogo una fase di riscossione spontanea, la c.d. autoliquidazione (v.), ed una fase di riscossione ad impulso d’ufficio, a seguito cioè di atti dell’Amministrazione finanziaria. La riscossione spontanea peraltro può avvenire sia successivamente al sorgere del presupposto, che antecedentemente, come nel caso degli acconti di imposta. Nel caso di pendenza del ricorso la riscossione avviene in modo frazionato, limitatamente cioè ad una quota delle maggiori imposte accertate e precisamente: 1/3 fino alla decisione di primo grado, 2/3 fino alla decisione di secondo grado, 3/4 successivamente. Le sanzioni sono riscuotibili solo quando la decisione diventa definitiva o comunque dopo la decisione della Commissione Centrale o della Corte di appello. Le modalità della riscossione delle imposte sono state modificate con una recente disposizione legislativa (del 1988) in base alla quale l’esazione dei tributi è stata affidata al concessionario per la riscossione (v.); si è esteso inoltre il sistema vigente per le imposte dirette anche alle imposte indirette, con conseguente adozione del ruolo ed abolizione dell’ingiunzione. I tributi pertanto possono venire riscossi mediante ritenuta diretta, versamenti diretti del contribuente in esattoria, iscrizione nel ruolo.
concessionario per la riscossione delle imposte: v. concessionario, riscossione delle imposte per la riscossione tributaria.
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