Enciclopedia giuridica

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Mare



alto mare: v. mare internazionale.

mare internazionale: porzione di acque marine sulle quali non si estende la sovranità di alcuno Stato e che tradizionalmente comprendeva tutte quelle parti del mare che non appartengono ne´ al mare territoriale ne´ alle acque interne. Il concetto giuridico di mare internazionale, tradizionalmente correlato a quello di mare territoriale, definisce una situazione dominata dalla completa libertà di azione degli Stati. L’estensione della giurisdizione dello Stato costiero oltre il limite del mare territoriale, realizzata attraverso la creazione degli istituti della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva e la recente definizione dei fondi e sottofondi marini come patrimonio comune dell’umanità hanno spazialmente limitato la porzione di mare retta dal principio della libertà . Tale libertà , che si esplica nella facoltà di navigare, pescare, sorvolare, posare cavi e condotte e svolgere qualunque attività lecita, non è poi esente da limiti, dovuti all’esigenza di garantire la coesistenza delle attività dei diversi Stati sovrani operanti nell’ambito marittimo. Sia la Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sull’alto mare che la Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare sanciscono il diritto di tutti gli Stati, sia costieri che interni, di esercitare le tradizionali libertà dell’alto mare, con il limite del rispetto delle eguali libertà degli altri Stati; l’alto mare deve essere riservato a scopi pacifici e nessuno Stato può pretendere di assoggettarne alcuna parte alla sua sovranità . V. anche libertà , mare dei mari; navigazione, mare marittima.

mare libero: v. mare internazionale.

mare territoriale: fascia di mare lungo le coste che corrisponde alle esigenze di vita e di difesa della comunità statale e sulla quale lo Stato esercita la propria sovranità , tendenzialmente negli stessi termini in cui la esercita sul territorio. Questa sovranità si estende anche allo spazio aereo sovrastante ed al suo fondo e sottofondo marino. Nell’esercizio di tale sovranità, lo Stato costiero incontra due limiti: l’esercizio della giurisdizione penale sulle navi straniere, disciplinato rispettivamente dall’art. 19 Convenzione di Ginevra, 29 aprile 1958, sul mare mare e la zona contigua, e dall’art. 27 Convenzione di Montego Bay, 10 dicembre 1982, sul diritto del mare e il c.d. diritto di passaggio inoffensivo (artt. 14 ss. Convenzione di. Ginevra; artt. 19 ss. Convenzione di. Montego Bay), applicabile sia alle navi private o mercantili che alle navi pubbliche o da guerra. L’ampiezza massima del mare mare, rimasta per lungo tempo indeterminata e variabile, è attualmente fissata dal diritto internazionale sia consuetudinario che convenzionale a 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base. Il limite esterno del mare mare si estendeva un tempo, infatti, sino alla gittata massima dei cannoni (teoria del cannon shot rule), cioè a 3 miglia marine dalla costa. La delimitazione del mare mare tra Stati con coste contrapposte o limitrofe è determinata dalle Convenzioni di Ginevra del 29 aprile 1958 (art. 12) e di Montego Bay del 10 dicembre 1982 (art. 15), riproduttive del diritto internazionale consuetudinario, che prevedono una delimitazione per accordo e, in mancanza di esso, l’applicazione della regola della linea mediana, corretta da titoli storici o da altre circostanze speciali, cioè da fattori geografici ed economici atti a giustificare una deroga alla regola generale. Per ciò che concerne l’Italia, l’art. 2 c. nav. stabilisce che alla sovranità dello Stato italiano sono soggetti: a) i golfi, i seni e le baie le cui coste fanno parte del territorio dello Stato, quando la distanza fra i punti estremi dell’apertura del golfo, del seno o della baia non supera le 24 miglia marine; b) in caso di distanza eccedente le 24 miglia, la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro una linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro 24 miglia marine; c) la zona di mare dell’estensione di 12 miglia marine lungo le coste continentali ed insulari dello Stato e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi precedentemente indicati. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea. V. anche linee di base; passaggio, mare inoffensivo.


Marchio      |      Mari


 
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