Enciclopedia giuridica

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Mari



mari chiusi e semichiusi: sono definiti come tali i golfi, bacini o mari circondati da due o più Stati e collegati ad un altro mare o ad un oceano da uno stretto, o costituiti, interamente o principalmente, dalle acque territoriali o dalle zone economiche esclusive di due o più Stati (art. 122, Convenzione di. di Montego Bay, 10 dicembre 1982, sul diritto del mare). La Convenzione di Montego Bay esclude dalla propria disciplina i mari geograficamente chiusi, cioè a dire interamente circondati da terre e, quindi, senza sbocchi esterni, come, ad esempio, il Mar Caspio o il Mar Morto. Annovera invece, ai fini della propria disciplina, i mari definiti chiusi, che presentano un solo accesso ristretto rispetto ad altri bacini marittimi od agli oceani, quali il Mar Nero, ed i mari definiti semichiusi che presentano una pluralità di accessi ristretti che li collegano ad altri bacini marittimi od agli oceani, quali il Mediterraneo. Dei 24 – €“ mari esistenti nel mondo, 4 sono localizzati nel continente americano: il Mare di Bering, la Baia di Baffin, il Golfo del Messico, il Mare dei Caraibi; 10 sono localizzati tra l’Europa, l’Africa e l’Asia occidentale: il Mar Baltico, il Mar del Nord, il Mar Nero, il Mar Mediterraneo, il Mar Rosso, il Golfo Persico, il Golfo di Oman, il Mare Arabico, il Golfo di Aden, il Golfo di Guinea; i rimanenti sono localizzati tra l’Asia orientale e l’Oceania: il Mare di Okhotsk, il Mare del Giappone, il Mar Giallo e della Cina orientale, la Baia del Bengala, il Mare di Andaman, il Mare della Cina Meridionale, il Mare di Sulu, il Mare delle Celebes, il Mare delle Salomone ed il Mare di Timor ed Arafura.

cooperazione nell’ambito dei mari: la regola, nell’ambito dei mari chiusi o semichiusi, è quella della cooperazione tra gli Stati rivieraschi nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri obblighi. A termini dell’art. 123 della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, sul diritto del mare, gli Stati costieri sono invitati a cooperare tra loro con riguardo: alla gestione, conservazione, esplorazione e sfruttamento delle risorse biologiche del loro mare; alla protezione e preservazione dell’ambiente marino; nonche´ alle rispettive politiche di ricerca scientifica ed allo svolgimento di programmi comuni di ricerca scientifica nelle zone considerate. Inoltre, gli Stati costieri sono esortati ad invitare, ove se ne dimostri l’opportunità gli altri Stati interessati, utenti dei mari chiusi o semichiusi, e le organizzazioni internazionali competenti a cooperare con essi nella attuazione delle disposizioni relative ai mari chiusi o semichiusi. Nel settore delle risorse viventi, è compito degli Stati costieri di coordinare la gestione, protezione, esplorazione e sfruttamento; nel settore dell’ambiente marino, ciò che deve essere coordinato è l’esercizio dei diritti e dei doveri degli Stati costieri; nel settore della ricerca scientifica, la cooperazione abbraccia solo il coordinamento delle politiche e dei programmi comuni di ricerca, ove necessario.


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