Al pari dell’amnistia (v.), è un provvedimento di carattere generale, ma ne differisce perche´ opera esclusivamente sulla pena principale, la quale viene in tutto o in parte condonata oppure commutata in altra specie di pena, fra quelle consentite dalla legge. Non estingue, pertanto, le pene accessorie, salvo che il decreto disponga in modo diverso (il che è avvenuto nei più recenti provvedimenti di clemenza), e a maggior ragione lascia sussistere gli altri effetti penali della condanna. L’indulto non presuppone una condanna irrevocabile, potendo essere applicato in previsione del passaggio in giudicato della sentenza. Come per l’amnistia, la sua efficacia è di regola circoscritta ai reati commessi a tutto il giorno precedente alla data del decreto; può essere sottoposto a condizioni od obblighi e, salvo particolari disposizioni, non si applica nei casi di recidiva aggravata o reiterata, di abitualità e professionalità nel reato, nonche´ di tendenza a delinquere. Nel concorso di più reati l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene. (Magagnoli).
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