Enciclopedia giuridica

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Geie (Gruppo europeo d’interesse economico)

Ev un contratto atto a facilitare la cooperazione sovranazionale tra imprese, individui, società ed altri enti giuridici che svolgono un’attività economica o una libera professione in almeno due Stati membri della Comunità europea. Ev stato introdotto dal regolamento Cee n. 2137 del 1985 (entrato in vigore il 1o luglio 1989), ispirato ad un approccio minimalistico, in base al quale le norme di diritto comunitario delineano la struttura essenziale, mentre le legislazioni nazionali integrano ove necessario. Ha carattere opzionale, in quanto si aggiunge alle altre forme di cooperazione tra imprese esistenti a livello nazionale con lo scopo specifico di facilitare attività transgeie (Gruppo europeo d’interesse economico)frontaliere. Per formare un geie (Gruppo europeo d’interesse economico) è sufficiente stipulare un contratto scritto, il cui contenuto minimo è composto dagli elementi atti ad identificare il gruppo, lo scopo perseguito e gli organi di gestione. Il contratto deve essere depositato in un apposito registro predisposto dallo Stato membro in cui il geie (Gruppo europeo d’interesse economico) intende svolgere l’attività principale. La registrazione conferisce piena capacità giuridica al geie (Gruppo europeo d’interesse economico), mentre il riconoscimento della personalità giuridica è lasciato ai singoli Stati membri. L’attività economica del geie (Gruppo europeo d’interesse economico) deve essere collegata a quella dei membri in maniera da agevolarla o svilupparla e deve avere carattere meramente ausiliario. Il concetto d’attività economica è da intendersi in senso lato. Scopo del geie (Gruppo europeo d’interesse economico) non è generare profitti, ma, se prodotti, vengono allocati tra i membri in base a quanto stabilito nel contratto. Il carattere ausiliario dell’attività perseguita dal geie (Gruppo europeo d’interesse economico) spiega perche´ non può essere utilizzato per costituire una holding, ne´ di fatto, ne´ di diritto; non può avere più di 500 dipendenti e non può essere membro di un altro geie (Gruppo europeo d’interesse economico). Non è necessario alcun capitale iniziale e qualsiasi tipo di contributo è possibile. Sono necessari due organi: il collegio dei membri e l’amministratore. Il primo prende le decisioni necessarie per perseguire lo scopo per il quale il geie (Gruppo europeo d’interesse economico) è stato formato. Ciascun membro è dotato di un voto solo e non si può avere membro di maggioranza. Le decisioni inerenti l’essenza del geie (Gruppo europeo d’interesse economico) devono essere prese all’unanimità . L’amministratore rappresenta il geie (Gruppo europeo d’interesse economico) nelle sue attività esterne ed è direttamente nominato dai membri. La sua attività è vincolante per il gruppo ed i membri ne rispondono illimitatamente e solidalmente, salvo provare che l’amministratore non ha agito a nome del gruppo. Le conseguenze sono regolate dalla normativa nazionale. Il geie (Gruppo europeo d’interesse economico) può essere sciolto per volontà dei membri o per pronunce giudiziarie.

trattamento fiscale del geie (Gruppo europeo d’interesse economico): dal punto di vista fiscale il geie (Gruppo europeo d’interesse economico) è considerato completamente trasparente secondo un modello finora conosciuto solo per l’imposizione dei redditi prodotti in forma associata (art. 5 t.u. n. 917 del 1986) e pertanto, sebbene soggetto giuridico dotato di capacità giuridica e di capacità d’agire, non è dotato di soggettività passiva ai fini delle imposte sui redditi. L’art. 11, comma 1o, del d.leg. citato dispone infatti che il geie (Gruppo europeo d’interesse economico) non è soggetto all’Irpef, all’Irpeg ed all’Ilor poiche´ il risultato dell’attività del gruppo è soggetto ad imposta attraverso l’imposizione dei singoli membri. Infatti i redditi e le perdite del geie (Gruppo europeo d’interesse economico), determinati secondo le disposizioni del t.u. n. 917 del 1986, sono imputati a ciascun membro indipendentemente dall’effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti eguali. Il geie (Gruppo europeo d’interesse economico) è però soggetto passivo di vari obblighi strumentali quali la tenuta delle scritture contabili (tit. II, d.p.r. n. 600 del 1973), la presentazione della dichiarazione dei redditi e gli obblighi relativi alla figura di sostituto. Ai fini delle imposte indirette va detto che gli atti propri del geie (Gruppo europeo d’interesse economico) scontano l’imposta di registro nella misura dell’1 per cento (art. 12 del d.leg. citato), mentre per una serie di atti espressamente indicati è prevista l’applicazione dell’imposta di registro nella stessa misura fissata per le società ed enti. Infine è prescritto l’assoggettamento in misura fissa all’imposta ipotecaria di trascrizione ed all’imposta catastale per gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi posti in essere da un geie (Gruppo europeo d’interesse economico).


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