Enciclopedia giuridica

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Forze armate

Ev l’insieme di uomini e mezzi volti ad assicurare la difesa interna ed esterna dello Stato, anche con riguardo ad eventi e a situazioni di danno o di pericolo. Esse costituiscono una istituzione complessa, suddivisa in una serie di articolazioni di rilevanza costituzionale, necessaria per la difesa nazionale. Compiti delle forze armate sono dunque la tutela della sicurezza esterna da ogni attacco violento diretto dall’esterno allo Stato per colpirne il territorio o la sovranità o comunque per sconvolgerne l’assetto istituzionale; ma anche la salvaguardia della collettività in caso di pubbliche calamità e di qualunque altro evento che determini una situazione grave di danno o di pericolo per l’intera comunità . Le forze armate sono tre: l’esercito (v.), la marina militare (v.), l’aeronautica militare (v.). Il I Protocollo addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949 sui conflitti armati definisce le forze armate, di mare, di terra e di aria (che comprendono non solo le forze armate in uniforme, ma anche i movimenti di resistenza e le unità dei movimenti di liberazione nazionale) come quelle forze appartenenti ad una parte del conflitto e che si presentano organizzate e sotto un comando responsabile per la condotta dei subordinati. L’inquadramento nell’ambito delle forze armate di uno Stato è competenza esclusiva di quello Stato. La Costituzione italiana (art. 52) garantisce al cittadino con le stellette la pari dignità e libertà nonche´ il riconoscimento di tutti i diritti fondamentali, pur nel vigore della disciplina militare. Il Presidente della Repubblica è il Capo delle forze armate (art. 87). I membri delle forze armate sono sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari.

forze armate delle N.U.: in mancanza della realizzazione del sistema di sicurezza con la creazione delle forze armate forze armate sulla base della stipulazione degli accordi previsti tra Stati membri e Consiglio di sicurezza (art. 43 ss.), sono definibili come tali quelle forze costituite caso per caso su iniziativa del Consiglio di sicurezza ed inquadrabili nel capo VII della Carta: Onu C (Congo, 1960 – 1964); Unficyp (Forza delle N.U. a Cipro, 1964); Unef (Forze di emergenza delle N.U., I, 1956 – 1967; II, 1973 – 1979); Undof (Forza di osservazione delle N.U., 1974, tuttora in corso)); Unifil (Forza interinale delle N.U. in Libano, 1978). Si distinguono dalle azioni coercitive, l’impiego di forze armate forze armate per il mantenimento della pace attuato con il consenso dello Stato territoriale, alle quali non dovrebbero prendere parte contingenti nazionali dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Tali operazioni non sono dirette contro uno Stato che minacci la pace e la sicurezza internazionali, non costituendo pertanto un procedimento autoritativo di mantenimento della pace.

forze armate multinazionali di osservatori: create al di fuori del sistema Onu, per il mantenimento della pace, quali ad esempio: Forza multinazionale ed Osservatori nel Sinai, istituita nel 1982, per controllare l’esecuzione del Trattato di Pace tra Egitto ed Israele del 1979 e garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Tiran e nel Golfo di Aqaba; Forze multinazionali per il Libano: una prima ha operato tra il 21 agosto e il 13 settembre 1982; una seconda, tra il 24 settembre 1982 ed il 30 marzo 1984.


Forza pubblica      |      Forze di polizia


 
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