Istituita dal Trattato di Parigi del 18 aprile 1951, firmato da sei Stati: Francia, Germania federale, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo con lo scopo di porre fine all’antagonismo francocomunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca)tedesco e sviluppare la produzione del carbone e dell’acciaio, creando un mercato comune senza ostacoli alle frontiere e senza ostacoli alla libera concorrenza. A tale accordo hanno successivamente aderito la Gran Bretagna, l’Irlanda, la Danimarca, la Grecia, la Spagna ed il Portogallo.
natura giuridica della comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca): si discute molto sulla natura giuridica della comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca) così come di quella della Cee e dell’Euratom, ed in particolare, se si tratti di una vera e propria organizzazione internazionale ossia di una organizzazione tra Stati sovrani che trae dal diritto internazionale, per il tramite del trattato istitutivo, il suo potere, oppure di un embrione di Stato federale, con la progressiva erosione delle competenze statali nelle materie di competenza comunitaria. In effetti, la comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca) presenta elementi che non si riscontrano in nessun altra organizzazione internazionale; basti pensare agli ampi poteri decisionali dei suoi organi; alla sussistenza di settori di competenza esclusiva (v. competenza comunitaria, comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca) esclusiva); all’esistenza di una Corte di giustizia (v.) destinata a controllare la conformità al trattato istitutivo dei comportamenti degli organi e degli Stati membri. Ev inoltre anche vero che taluni principi propri del diritto comunitario sono tipici del vincolo federale come, ad esempio, il principio della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno. Tuttavia, nonostante tutto, allo stato attuale la comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca) deve considerarsi una organizzazione internazionale anche se altamente sofisticata.
struttura istituzionale della comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca): ai sensi del Trattato di Parigi essa comprendeva: un’Alta autorità (v. Alta autorità della Ceca) cui erano affidati sia il potere normativo che quello esecutivo; una Corte di giustizia (v.) dotata del potere giurisdizionale ed una Assemblea (oggi Parlamento europeo) con poteri esecutivi e di controllo. Dal 1958, con l’entrata in vigore della Convenzione relativa a talune istituzioni comuni delle Comunità , firmata a Roma nel 1957, unitamente ai Trattati Cee ed Euratom, sono stati resi comuni con le altre due Comunità , l’Assemblea e la Corte di giustizia e dal luglio 1967, con l’entrata in vigore del Trattato di Bruxelles sulla fusione degli esecutivi (rinvio), il Consiglio e la Commissione. Dal 1988 alla Corte di giustizia è stato affiancato il Tribunale di I grado. Non può tracciarsi alcun parallelismo con la struttura istituzionale propria degli Stati. Infatti, a prescindere dalla funzione giurisdizionale, attribuita chiaramente alla Corte di giustizia ed al Tribunale di I grado, le altre funzioni sono distribuite in modo diverso da quanto avviene tradizionalmente negli ordinamenti statali. Più in particolare, mentre nell’ordinamento statale la funzione legislativa spetta all’organo od agli organi espressione della volontà popolare, nell’ordinamento comunitario il potere normativo spetta al Consiglio, che è immediata espressione dei governi degli Stati membri; d’altronde, anche la funzione esecutiva spetta ad un organo, la Commissione, espressione, anche se con una maggiore indipendenza, dei governi degli Stati membri. Il Parlamento europeo, infine, non esercita una funzione analoga a quella propria dei parlamenti statali;
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