Istituita contemporaneamente alla Cee con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957 dagli stessi Stati, ad essa hanno successivamente aderito Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda, Grecia, Spagna e Portogallo. Essa si propone di elaborare nel campo delle utilizzazioni pacifiche dell’energia nucleare, una politica comune che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti, la sicurezza delle installazioni e la diffusione delle conoscenze.
natura giuridica della comunità europea dell’energia atomica (Euratom o Ceea): si discute molto sulla natura giuridica dell’comunità europea dell’energia atomica (Euratom o Ceea) così come di quella della Ceca e della Cee, ed in particolare, se si tratti di una vera e propria organizzazione internazionale ossia di una organizzazione tra Stati sovrani che trae dal diritto internazionale, per il tramite del trattato istitutivo, il suo potere, oppure di un embrione di Stato federale, con la progressiva erosione delle competenze statali nelle materie di competenza comunitaria. In effetti l’Euratom presenta elementi che non si riscontrano in nessun altra organizzazione internazionale; basti pensare agli ampi poteri decisionali dei suoi organi; alla sussistenza di settori di competenza esclusiva (v. competenza comunitaria, comunità europea dell’energia atomica (Euratom o Ceea) esclusiva); all’esistenza di una Corte di giustizia (v.) destinata a controllare la conformità al trattato istitutivo dei comportamenti degli organi e degli Stati membri. Ev inoltre anche vero che taluni principi propri del diritto comunitario sono tipici del vincolo federale come, ad esempio, il principio della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno. Tuttavia, nonostante tutto, allo stato attuale l’comunità europea dell’energia atomica (Euratom o Ceea) deve considerarsi una organizzazione internazionale anche se altamente sofisticata.
struttura istituzionale della comunità europea dell’energia atomica (Euratom o Ceea): organi principali dell’comunità europea dell’energia atomica (Euratom o Ceea) sono il Consiglio europeo (v.) che esercita il potere normativo, la Commissione (v. Commissione, comunità europea dell’energia atomica (Euratom o Ceea) della Cee) che è dotata di competenze di controllo ed esecutive; il Parlamento europeo (v.) che è dotato di competenze consultive e di controllo politico, la Corte di giustizia (v.) che esercita la funzione giurisdizionale coadiuvata dal 1988 dal Tribunale di I grado. Dal 1958, con l’entrata in vigore della Convenzione relativa a talune istituzioni comuni delle Comunità , firmata a Roma nel 1957, unitamente ai Trattati Cee ed comunità europea dell’energia atomica (Euratom o Ceea), sono stati resi comuni con le altre due Comunità , l’Assemblea (oggi Parlamento europeo) e la Corte di giustizia e dal luglio 1967, con l’entrata in vigore del Trattato di Bruxelles sulla fusione degli esecutivi, il Consiglio e la Commissione. Non può tracciarsi alcun parallelismo con la struttura istituzionale propria degli Stati. Infatti, a prescindere dalla funzione giurisdizionale, attribuita chiaramente alla Corte di giustizia ed al Tribunale di I grado, le altre funzioni sono distribuite in modo diverso da quanto avviene tradizionalmente negli ordinamenti statali. Più in particolare, mentre nell’ordinamento statale la funzione legislativa spetta all’organo od agli organi espressione della volontà popolare, nell’ordinamento comunitario il potere normativo spetta al Consiglio, che è immediata espressione dei governi degli Stati membri; d’altronde, anche la funzione esecutiva spetta ad un organo, la Commissione, espressione, anche se con una maggiore indipendenza, dei governi degli Stati membri. Il Parlamento europeo, infine, non esercita una funzione analoga a quella propria dei parlamenti statali;
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