visite diplomatiche: incontri ufficiali tra organi di vari Stati deputati alle relazioni esterne nell’ambito del territorio dello Stato che rivolge l’invito accolto dagli altri Stati. Si distinguono in visite di Stato compiute da Capi di Stato nell’esercizio delle loro funzioni; e di lavoro, a livello di organi inferiori, di carattere tecnico, con fini di consultazione. Sono disciplinate da uno specifico e predeterminato procedimento protocollare.
visite personali di controllo: sono le perquisizioni effettuate sui lavoratori al fine di tutelare il patrimonio aziendale. Prima dello statuto dei lavoratori le visite visite erano spesso effettuate, nella pratica, anche per esplicite previsioni dei contratti collettivi. Lo statuto dei lavoratori (art. 6) vieta adesso le visite visite nei casi in cui non siano indispensabili alla tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. Per quanto concerne le modalità , le visite visite devono svolgersi: 1) all’uscita dei luoghi di lavoro, pur essendo controverso se debbano considerarsi tali le uscite dei singoli reparti o soltanto quelle dell’azienda; 2) con l’applicazione di sistemi di selezione automatica riferita alla collettività o a gruppi di lavoratori, allo scopo di evitare discriminazioni al loro interno; 3) in modo tale che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore, così da sottrarre le visite stesse al rischio di risultare degradanti o arbitrarie. La liceità delle visite visite è inoltre condizionata dalla conclusione di appositi accordi tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali (o, in mancanza di queste, con la commissione interna). In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro. In ogni caso, i controlli in questione non possono essere coattivamente imposti, ma debbono svolgersi con il consenso dell’interessato, il quale, in caso di ingiustificato rifiuto, sarà soggetto soltanto a responsabilità disciplinare. L’inosservanza delle disposizioni esaminate, oltre ad essere penalmente sanzionata (art. 38 dello statuto dei lavoratori), comporta l’inutilizzabilità del risultato della perquisizione nel giudizio concernente la legittimità del licenziamento del lavoratore trovato in possesso di cose sottratte al datore di lavoro. Questi, peraltro, potrà dimostrare la veridicità dell’addebito mediante altri mezzi di prova. .
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