Enciclopedia giuridica

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Strumenti di lavoro



impignorabilità degli strumenti di lavoro: gli strumenti di lavoro, gli oggetti ed i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere sono annoverati dal n. 4 dell’art. 514 c.p.c. tra le cose assolutamente impignorabili. Come per i beni di cui al n. 2, anche per questi si ritiene che non debbano essere soltanto utili ma indispensabili al debitore per lo svolgimento della propria attività . In particolare, la dottrina rileva che l’strumenti di lavoro strumenti di lavoro se vale per il professionista, l’operaio e l’artigiano (ma in questo caso l’iscrizione all’albo delle imprese non è condizione sufficiente, dovendosi rispettare i requisiti di cui alla l. n. 860 del 1956 e quello della prevalenza del lavoro proprio su quello dei dipendenti e sul capitale) non è applicabile all’imprenditore al quale, al di fuori del fallimento, possono pignorarsi anche i singoli beni aziendali. Circa gli strumenti, pare accreditata l’interpretazione evolutiva che si estende fino a ricomprendere vere e proprie macchine, anche molto complesse e costose per lo svolgimento di attività specialistiche. .


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